Costituito il Comitato Promotore per il #MadeinRome

Comitato Promotore della
Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome – ONLUS

ATTO COSTITUTIVO

Premesso che:

  • dal 2011, il Consorzio FaròArte elabora e promuove attività progettuali finalizzate alla valorizzazione del #MadeinRome quale inclusivo brand naturale identificativo dell’insieme composito delle forme espressive della creatività del territorio romano, storiche ed attuali e rivolte al futuro;
  • tali progettualità, in questi anni – anche e grazie al percorso ed al successo conseguito partecipando al “Casting delle Idee per Roma”, quale piattaforma di consensus building promossa dall’Associazione “Capitale Roma”, vincendo il 21 Aprile 2015 il riconoscimento di “Idea capitale per Roma” – si sono via via delineate come vero e proprio Piano di Sviluppo per la valorizzazione e il riposizionamento strategico, in chiave innovativa, del Patrimonio identitario, materiale e immateriale, storico, sociale, culturale ed economico, rappresentato dalle poliedriche forme del “Saper Fare Creativo”, in quanto espressioni etno-culturali del territorio romano, volto a generare un nuovo Rinascimento di Roma, Città CreArtigiana del terzo millennio;
  • la visione, i valori e le finalità del “Piano di Sviluppo per il #MadeinRome” sono declinate e descritte nel documento denominato “Manifesto per il #MadeinRome”, reso pubblico il 21 Aprile 2016 e che costituisce premessa e richiamo idealmente integrante del presente atto costitutivo;
  • il Manifesto come il percorso progettuale, le linee guida ed i contenuti elaborati del “Piano di Sviluppo per il #MadeinRome” sono pubblicamente documentati e partecipati sul sito dedicato: www.made-in-rome.com ;
  • FaròArte intende mettere a disposizione del Bene Comune tale patrimonio progettuale attraverso la costituzione di un apposito “Comitato Promotore della Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome – ONLUS”, quale individuato strumento innovativo di governance, alta, partecipata e qualificata dell’eco-sistema di riferimento;
  • il Comitato che si costituisce è aperto all’adesione di chiunque ne intenda condividere gli scopi.

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, Scopo e Durata

1.1       Ai sensi dell’art. 39 e seguenti del Codice Civile, è costituito un Comitato denominato Comitato Promotore della “Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome – ONLUS”, in breve “Fondazione #MadeinRome ONLUS – Comitato Promotore”, di seguito denominato “Comitato”.

1.2       Scopo del Comitato è il perseguimento della visione, dei valori e delle finalità delineate nel documento denominato “Manifesto per il #MadeinRome”, declinandone obiettivi ed attività con il dedicato Piano di Sviluppo e consolidandone il Patrimonio occorrente, il tutto finalizzato alla costituzione della “Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome – ONLUS”.

Il Manifesto per il #MadeinRome è un elaborato di ricerca e studio partecipato, aperto ad ulteriori contributi evolutivi coerenti con le finalità in esso già delineate e che restano immutabili.

1.3       Il patrimonio iniziale in dote al Comitato, quale complessivo apporto dei suoi Soci Fondatori, è rappresentato dai contenuti e dagli elementi progettuali elaborati presenti e documentati sul sito web www.made-in-rome.com

1.4       La durata del Comitato è stabilita a tempo indeterminato e comunque è intesa fino al raggiungimento dell’obiettivo di costituzione della “Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome – ONLUS”, nella quale il Comitato stesso si intenderà confluito anche dal punto di vista patrimoniale e finanziario; pertanto, il Comitato si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio finale.

1.5       Il Comitato potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale; in tale ipotesi l’intero fondo comune sarà devoluto come indicato al successivo articolo 14.

1.6       Per favorire il miglioramento organizzativo utile al perseguimento delle finalità costitutive, il presente Statuto potrà essere modificato, eccezion fatta per la clausola che ne fissa lo scopo, che è immodificabile.

Articolo 2 – Attività

2.1       Il Comitato è apartitico e aconfessionale, fondato sui principi ed i valori del Volontariato, non ha finalità di lucro ed i suoi componenti si impegnano a collaborare volontariamente per il raggiungimento dello scopo costitutivo.

2.2       Il Comitato può promuovere, organizzare, amministrare, svolgere e/o sostenere ogni iniziativa, diretta o collaterale, di carattere culturale, promozionale, imprenditoriale, finanziaria e/o economica ritenuta utile e strumentale al perseguimento dello scopo costitutivo; a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

  • effettuare raccolte di fondi presso individui, enti pubblici e privati;
  • organizzare attività editoriali e di informazione, quali siti web, pubblicazioni, convegni, meeting, …;
  • incaricare studi di progettazione e di fattibilità per la realizzazione delle finalità del Progetto;
  • interloquire con gli enti competenti per l’attivazione delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli scopi costitutivi;
  • collaborare con soggetti privati e pubblici per la realizzazione, anche in project financing, delle attività.

2.3       Il Comitato non può perseguire scopi diversi e svolgere attività diverse da quanto previsto dallo Statuto.

Nel corso della sua vita non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, avanzi, fondi, riserve o capitali. In fase di liquidazione il patrimonio viene devoluto ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 3 – Soci

3.1       Chiunque – persona fisica, ente o soggetto giuridico, sia di natura pubblica che privata -, condividendone gli scopi, può fare domanda di adesione al Comitato, sottoscrivendola su propria carta intestata ovvero mediante apposito modulo predisposto che contenga:

–     nome e cognome e dati anagrafici dell’aspirante socio, nel caso di persona fisica;

–     copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell’aspirante socio, con indicazione del rappresentante delegato ai rapporti con il Comitato, nel caso di persona giuridica;

–     altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna attestante le finalità e l’attività del richiedente;

–     dichiarazione di espressa approvazione del presente Statuto, di condivisione della visione, dei valori e delle finalità delineate nel “Manifesto per il #MadeinRome” e di impegno a sostenere le finalità del Comitato, indicando eventuali competenze, risorse e relazioni che si intendono mettere a disposizione per il perseguimento dei fini costitutivi.

3.2          Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del nuovo associato con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

L’ammissione viene ratificata al richiedente.

L’eventuale diniego di ammissione viene comunicato al soggetto interessato senza obbligo di motivazione.

3.3       I Soci del Comitato si distinguono tra soci costitutivi e soci sottoscrittori e si articolano in:

  • Soci Fondatori (costitutivi)
  • Soci Promotori (costitutivi)
  • Soci Sostenitori (sottoscrittori)
  • Soci Amici (sottoscrittori)
  • Soci Onorari (sottoscrittori)

3.4       Tutti i Soci del Comitato sono impegnati a sostenere le attività ed a promuovere la più ampia divulgazione degli scopi fondativi di cui all’articolo 1.

3.5       L’eventuale entità della quota di partecipazione è a libera discrezione degli aderenti, come anche la facoltà di erogare contributi e liberalità, anche successivamente.

Il Consiglio Direttivo può fissare una quota minima e/o periodica eventualmente per specifiche tipologie di adesione.

Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

3.6       La qualifica associativa ordinaria di base è quella di Socio Amico ed è riconosciuta a chiunque intenda condividere e promuovere le finalità del Comitato; prevede la sottoscrizione di una quota minima di adesione che consente di beneficiare di agevolazioni e opportunità nell’ambito delle iniziative che il Comitato stesso intraprende.

3.7       I Soci Promotori sono selezionati e cooptati, previa espressa accettazione degli stessi, dal Consiglio Direttivo tra i Soci del Comitato che per manifesta disponibilità, apporto di risorse e specifiche competenze possono fornire un prezioso contributo operativo al raggiungimento degli scopi costitutivi.

3.8       La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a quei soggetti – persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsor, banche, fondazioni, ecc. – che intendono sostenere moralmente e materialmente le iniziative del Comitato, sottoscrivendo e apportando significative risorse utili al perseguimento delle finalità.

Il Consiglio Direttivo convoca periodicamente una Convenzione destinata ai Sostenitori per presentare il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.

3.9       Possono essere Soci Onorari, nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche se aventi sede all’estero e gli enti che si distinguano per meriti particolari nei settori d’interesse del Comitato.

Ai Soci Onorari non è richiesta alcuna quota associativa, ma competono gli stessi diritti ed obblighi previsti dal presente statuto per i soci sottoscrittori, con esclusione, però, del diritto di voto in Assemblea.

3.10    L’appartenenza al Comitato cessa, oltre che per causa di decesso:

–     per recesso volontario da notificarsi al Comitato con idoneo mezzo attestante la ricezione;

–     per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, dovuta a:

–     inadempienza del socio agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea del Comitato;

–     mancato versamento di quota dovuta;

–     comportamento contrario alla ordinaria correttezza e rispetto nei rapporti tra i soci e nei rapporti con l’esterno;

–     per scioglimento del Comitato.

3.11    L’esclusione ovvero il recesso hanno effetto dalla data di deliberazione ovvero di ratifica del Consiglio Direttivo. Nel caso di recesso o di esclusione l’associato non ha diritto alla restituzione della quota versata.

3.12    Ai sensi dell’art. 41 del Codice Civile, i Soci costitutivi sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, salvo che il Comitato stesso abbia ottenuto la personalità giuridica, come previsto al successivo articolo 5.13.

Articolo 4 – Organi

4.1       Sono Organi del Comitato:

  • l’Assemblea del Comitato (ordinaria e straordinaria)
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente e il Vice Presidente
  • il Segretario Generale e/o il Tesoriere
  • la Consulta Culturale
  • la Presidenza Onoraria
  • l’Organo di Controllo (se istituito per necessità)

4.2          Tutte le cariche sociali non hanno diritto ad alcun emolumento, ma soltanto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 5 – Assemblea del Comitato (ordinaria e straordinaria)

5.1       L’Assemblea del Comitato è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento di eventuali quote dovute.

5.2       Ogni associato ha diritto a un voto e può delegare la propria rappresentanza in assemblea con delega scritta che può pervenire anche con mezzi idonei ad attestare la ricezione.

Ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.

5.3       L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo del Comitato almeno una volta all’anno per adempiere ai compiti di cui al successivo comma 5.12.

5.4       In via straordinaria, come per proposte di modifiche statutarie, l’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o se richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati e, in tali casi, deve essere riunita entro 30 (trenta) giorni.

5.5       La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata con qualsiasi idoneo mezzo, anche digitale, attestante la ricezione e riportante l’ordine del giorno, da inoltrare agli associati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati anche il giorno e l’ora per una seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5.6       L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato. In mancanza di questi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea.

5.7       L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà più uno degli associati e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

5.8       L’Assemblea viene considerata regolarmente costituita anche se svolta in video-conferenza o con analoghe soluzioni tecnologiche.

5.9       Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario Generale ovvero, in sua assenza, da persona all’uopo designata dall’Assemblea medesima.

5.10    Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo diversamente previsto nel presente statuto. Le deliberazioni risultano da verbale firmato dal Presidente e dal segretario e trascritte su apposito libro.

5.11    Le deliberazioni dell’Assemblea relative a modifiche allo Statuto così come quelle relative allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio ed alla nomina dei liquidatori, sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati.

5.12    L’Assemblea del Comitato:

  1. a) nomina i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
  2. b) determina ed approva le direttive generali delle attività del Comitato;
  3. c) delibera l’eventuale nomina dell’Organo di controllo;
  4. d) entro il 30 Aprile di ciascun anno, discute ed approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente predisposto e presentato dal Consiglio Direttivo, nonché discute e ratifica il bilancio di previsione corrente;
  5. e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  6. f) delibera sulle cause di scioglimento del Comitato e sulla nomina e sui poteri del/i liquidatore/i;
  7. g) assume, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni altra deliberazione relativa alla vita ed alle attività del Comitato.

5.13    L’Assemblea del Comitato ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento del Comitato in persona giuridica.

Articolo 6 – Consiglio Direttivo

6.1       Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, dei quali i 2/3 (due terzi) vengono indicati dai Soci Fondatori tra i Soci Fondatori stessi e i Soci Promotori, mentre i restanti membri vengono eletti dall’Assemblea del Comitato.

6.2       I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

6.3       I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

6.4       Per la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, decadenza, o comunque cessazione verificatasi nel corso dell’esercizio, subentreranno i primi non eletti per la quota spettante all’Assemblea del Comitato ovvero saranno cooptati dal Presidente tra i Soci Promotori; in tal caso, l’Assemblea provvederà alla ratifica nella prima riunione successiva alla cooptazione.

6.5       I membri cooptati o subentrati scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

6.6       Il Consiglio Direttivo si riunisce – anche con modalità tecnologiche di comunicazione a distanza, quali video conferenza e/o conferenza telematica – almeno 3 (tre) volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente ne ravveda l’esigenza ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, su convocazione del Presidente da inoltrare con qualsiasi idoneo mezzo, anche digitale, attestante la ricezione e riportante l’ordine del giorno, da inoltrare ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

6.7       Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal più anziano dei componenti intervenuti.

6.8       Le riunioni sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente, con l’ausilio di uno dei componenti chiamato dal Presidente a fungere da segretario, che parimenti sottoscrive il verbale.

6.9       Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede.

6.10    Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare il Segretario Generale e il Tesoriere.

6.11    Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per il raggiungimento dello scopo del Comitato ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all’Assemblea del Comitato; Il Consiglio Direttivo, in particolare, è demandato a:

  1. a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. b) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
  3. c) predisporre il bilancio di previsione annuale da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea, nonché predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull’andamento della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi del successivo articolo 13;
  4. d) deliberare circa la quantificazione delle quote di adesione da richiedere agli associati;
  5. e) assumere i provvedimenti necessari qualora le attività programmate richiedano variazioni rispetto al bilancio preventivo approvato, ovvero quando le entrate risultino inferiori al preventivo previsto e tali da non consentire l’attuazione delle attività stesse; gli interventi sulla gestione che comportano significative variazioni sul bilancio di previsione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea del Comitato.
  6. f) delegare al Presidente il compimento, con poteri di firma e di rappresentanza, degli atti giudicati necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi associativi;
  7. g) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. h) deliberare sulle liti attive e passive;
  9. i) deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci e sulla qualificazione dei Soci Promotori, dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari, nonché sull’esclusione dei Soci inadempienti;
  10. l) approvare la partecipazione del Comitato ad altri comitati e/o associazioni, organizzazioni, ecc.;
  11. m) concludere accordi aventi anche natura economica in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati al perseguimento dello scopo costitutivo;
  12. n) deliberare circa la costituzione e l’attività della Consulta Culturale;
  13. o) nominare i componenti della Presidenza Onoraria attribuendo il titolo a Personalità e/o rappresentanti di Enti di particolare prestigio per il perseguimento degli scopi costitutivi.

6.12    Il Consiglio Direttivo ha il potere di affidare in via temporanea a uno o più dei suoi membri singole funzioni o incarichi, nonché la rappresentanza.

Non possono formare oggetto di delega al Presidente o ad altri membri le attribuzioni di cui alle lettere c) ed e) del precedente punto 6.11.

6.13    Ai sensi dell’Art. 40 del Codice Civile, i componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.

6.14    Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti del Consiglio Direttivo di trarre dall’attività svolta un lucro personale.

Articolo 7 – Presidente e Vice Presidente

7.1       Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

7.2       Il Presidente ha la legale e sostanziale rappresentanza sia negoziale sia giudiziale del Comitato, sia attiva che passiva, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Egli cura la gestione ordinaria e straordinaria e risponde del suo operato nei confronti del Comitato.

7.3       Il Presidente:

  1. a) convoca l’Assemblea del Comitato, sia ordinaria che straordinaria, e il Consiglio Direttivo;
  2. b) dirige e coordina l’attività di competenza del Comitato e, in particolare, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno del Comitato;
  3. c) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  4. d) svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo;
  5. e) può conferire, nell’ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio Direttivo, deleghe a terzi ovvero procure generali o speciali, anche per il compimento di singoli atti;
  6. f) può esercitare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, fatta salva la necessaria ratifica di tale organo da effettuare nella successiva riunione, tempestivamente convocata;
  7. g) verifica il costante rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio del Comitato e predispone, con l’ausilio del Segretario Generale e del Tesoriere, per poi sottoporlo all’approvazione del Consiglio Direttivo, il bilancio o rendiconto semplificato annuale da cui risultino le entrate e le uscite del Comitato nel periodo di riferimento;
  8. h) custodisce, con l’ausilio del Segretario Generale e del Tesoriere, la documentazione afferente al Comitato e quella comprovante le entrate e le uscite;
  9. i) riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in ordine all’attività svolta.

7.4       Il Vice Presidente esercita le funzioni e i poteri del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza.

Articolo 8 – Segretario Generale e Tesoriere

8.1       Il Segretario Generale e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica il periodo di tempo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e possono essere scelti tra i Soci Promotori ovvero tra soggetti esterni al Comitato.

8.2       Le funzioni esecutive del Segretario Generale e del Tesoriere – che possono essere assegnate allo stesso soggetto ovvero distintamente a soggetti diversi e possono coincidere con quella di Vice Presidente – consistono nel:

  1. a) coadiuvare il Presidente nell’organizzazione e amministrazione del Comitato;
  2. b) collaborare con il Presidente per l’attuazione delle iniziative e di ogni altra attività deliberata;
  3. c) curare, gestire e controllare la corretta tenuta della contabilità e dei libri sociali;
  4. d) vigilare sulla corretta gestione dei fondi costituenti patrimonio separato, delle quote e delle risorse del comitato;
  5. e) predisporre il bilancio consuntivo annuale semplificato, redigendo il rendiconto e la relazione gestionale di accompagno;
  6. f) prestare la propria consulenza all’applicazione delle norme di legge e di Statuto agli atti del Comitato;
  7. g) curare la conservazione e la custodia di tutta la documentazione afferente l’operatività del Comitato, ivi inclusi gli originali dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  8. h) poter essere delegati dal Presidente ad operare, con firma disgiunta, sul conto corrente del Comitato;
  9. i) partecipare alle riunioni ed alle attività del Consiglio Direttivo.

8.3       Il Segretario Generale e/o il Tesoriere sono tenuti a mettere a disposizione di qualunque componente del Consiglio Direttivo che ne faccia richiesta la documentazione di cui al precedente comma 8.2.

Articolo 9 – Soci Onorari

9.1       Il Consiglio Direttivo può nominare, anche su proposta di terzi, uno o più Soci Onorari del Comitato, scegliendoli tra personalità di indiscussa fama ed integrità morale, soprattutto nell’ambito del panorama artistico, culturale e imprenditoriale italiano ed internazionale, allo scopo di accrescere il prestigio e la reputazione del Comitato per il perseguimento delle finalità costitutive.

9.2       Il Consiglio Direttivo acquisisce da ogni Socio Onorario una dichiarazione scritta di accettazione della nomina, corredato da una fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, avente il contenuto minimo di cui al successivo comma 9.3. L’originale di tale dichiarazione e del relativo allegato è conservata a cura del Presidente, che, a tal fine, può avvalersi del Tesoriere. Ad ogni membro onorario il Presidente deve consegnare una copia del presente Statuto e del Manifesto per il #MadeinRome.

9.3          I Soci Onorari, pur rimanendo esterni al Comitato e non assumendo quindi, a norma di legge, la responsabilità giuridica prevista per i Soci costitutivi, devono comunque dichiarare, nel momento in cui accettano la nomina, di condividere gli scopi del Comitato, di non richiedere alcun compenso a fronte della nomina ricevuta ed accettata, nonché di consentire di associare gratuitamente il loro nome e/o la loro immagine al Comitato ed alle sue iniziative, rendendosi in tal modo disponibili a supportarne l’operatività.

Articolo 10 – Consulta Culturale

10.1    La Consulta Culturale – da ora Consulta – è composta dal Presidente del Comitato e da un numero pari di membri nominati dal Consiglio di Direttivo, anche in fasi diverse, individuando profili di eccellenza nel campo della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

10.2    I membri della Consulta restano in carica fino a revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso.

10.3    La veste di membro del Consiglio di Direttivo è compatibile con quella di membro della Consulta.

10.4    La Consulta, in relazione con gli Organi del Comitato, ha il compito, anche avvalendosi del supporto scientifico di istituzioni e professionisti terzi, di:

  1. elaborare, predisporre e proporre iniziative per il perseguimento delle finalità culturali in ambito umanistici, scientifici e tecnologico delineate nel “Manifesto per il #MadeinRome”, nonché elaborare aggiornamenti dello stesso;
  2. elaborare il Disciplinare Etico-Imprenditoriale del #MadeinRome;
  3. vigilare affinché vengano rispettati e perseguiti gli scopi e le finalità costitutive del Comitato;
  4. studiare, concepire ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi d’intervento e sviluppo per il perseguimento degli scopi ed il ruolo del Comitato;
  5. esprimere suggerimenti per la più efficace divulgazione dei risultati derivanti dalle attività del Comitato.

10.5    La Consulta è convocata d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, mediante comunicazione, con idoneo mezzo attestante la ricezione, contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata a tutti i membri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

10.6    La Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.7    In mancanza di formale convocazione la Consulta delibera validamente quando sono presenti tutti i propri membri.

10.8    Le riunioni della Consulta si potranno svolgere anche con modalità tecnologiche di comunicazione a distanza, quali videoconferenza e/o conferenza telematica, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario verbalizzante.

Articolo 11 – Sede

11.1    Il Comitato ha sede legale a Guidonia Montecelio (RM) in Via Monte Nero n.21 presso l’Art Hub #Make-in{Rome}.

11.2    Il Comitato può modificare la sede legale e istituire sedi secondarie e sedi operative.

11.3    A tutti gli effetti il Consiglio Direttivo si intende domiciliato presso la sede del Comitato.

Articolo 12 – Patrimonio

12.1    Il Comitato gode di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi scopi, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e/o di terzi.

12.2    Il fondo del Comitato è composto, oltre che dalle quote di adesione di cui al precedente articolo 3, dalla raccolta di fondi destinati al perseguimento dello scopo del Comitato stesso.

12.3    Il Comitato trae i mezzi necessari per il perseguimento dello scopo costitutivo principalmente:

–     da contributi periodici, erogazioni, donazioni, lasciti e da ogni altro conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili, offerto da chiunque, condividendolo, intenda supportarne la destinazione all’attuazione dello scopo del Comitato;

–     da finanziamenti infruttiferi e/o a fondo perduto stanziati da enti pubblici e privati;

–     da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti al Comitato;

–     dalle oblazioni raccolte;

–     da ricavi dall’organizzazione di manifestazioni, diffusione di pubblicazioni, erogazione di servizi, prodotti ed altre attività coerenti e concorrenti al raggiungimento degli scopi e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;

–     da ogni altra entrata o cespite patrimoniale.

12.4    I fondi raccolti dal Comitato sono vincolati alla realizzazione dello scopo. Essi, pertanto, dovranno essere devoluti alla Fondazione e, prima della nascita di quest’ultima, potranno essere impiegati esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività e del sostenimento dei costi strumentali alla realizzazione dello scopo del Comitato. Il Presidente decide sulle modalità di impiego dei fondi, informando della decisione presa il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

12.5    Le somme raccolte dal Comitato non sono ripetibili, se non nei casi stabiliti dalla legge.

12.6    Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Comitato o in occasione del suo scioglimento.

12.7    La raccolta, la gestione, l’utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Segretario Generale e/o al Tesoriere, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di propria fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti del Consiglio Direttivo per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art. 41/1 c.c.

Articolo 13 – Esercizio e Bilancio

13.1    L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

13.2    Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario (bilancio) ed alla stesura di una relazione sull’andamento della gestione.

13.3    Il rendiconto, compilato con criteri di oculata prudenza, deve essere costituito dal consuntivo dell’esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi, per essere presentato agli associati per l’approvazione entro il termine di cui al precedente articolo 5.

13.4    Il Comitato è obbligato ad impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 – Scioglimento e Liquidazione

14.1    Il Comitato si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile:

1) per il raggiungimento dello scopo, all’atto della Costituzione della Fondazione;

2) per l’accertamento della definitiva impossibilità di raggiungimento dello scopo costitutivo, anche per causa della prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari, da attestare con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del Comitato a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli associati. In tale caso l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti tra i suoi associati.

14.2    Qualora la causa di scioglimento sia quella evidenziata al punto 1) che precede, l’Assemblea del Comitato dovrà deliberare, contestualmente allo scioglimento, di devolvere l’intero patrimonio del Comitato a favore della costituenda Fondazione denominata “Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome – ONLUS”, in breve “Fondazione #MadeinRome – ONLUS”;

14.3    Qualora la causa di scioglimento sia quella evidenziata al punto 2) che precede, il/i liquidatore/i dovrà/dovranno stabilire la devoluzione dei fondi raccolti dal Comitato a destinazione vincolata, come precisato al precedente articolo 1, costituenti patrimonio separato, nonché dell’intero patrimonio residuo del Comitato, a favore di enti aventi finalità analoghe ovvero, comunque, a finalità di utilità generale, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge n. 662/1996 citata.

Articolo 15 – Clausola Arbitrale

15.1    Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelli concernenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà altresì l’eventuale nomina dell’arbitro non designato da una delle parti.

15.2    Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà Roma.

Articolo 16 – Organo di controllo

16.1    All’Organo di controllo (se nominato) è demandato il compito di controllo dell’amministrazione del Comitato.

16.2    L’Organo di controllo è composto di 3 (tre) membri Controllori effettivi e 2 (due) membri Controllori supplenti, eletti tra chiunque si candidi, con esclusione dei Soci costitutivi (Soci Fondatori e Soci Promotori).

I Controllori sono nominati dall’Assemblea del Comitato che nomina anche il Presidente tra questi.

I Controllori durano in carica 2 anni e fino all’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio del loro ufficio.

I Controllori sono rieleggibili.

Articolo 17 – Disposizioni finali

17.1    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione in quanto compatibili le pertinenti norme di legge vigenti in materia.


Qui puoi leggere il Manifesto per il #MadeinRome
Qui puoi aderire al Comitato Promotore

 

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