STATUTO della
Fondazione di Partecipazione per il #Made in Rome
(work in progress)
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita una fondazione denominata “#MadeinRome”, con sede in Roma, Via [•].
Essa è conforme ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 (dodici) e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale.
La denominazione della “#MadeinRome” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione provvederà a richiedere la qualifica di O.N.L.U.S., la quale verrà sempre usata nella denominazio¬ne ed in qualsiasi segno distintivo, o comunicazione rivolta al pubblico.
Detta qualifica verrà indicata con l’acronimo “O.N.L.U.S.”, o con la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”.
Art. 2 – Delegazioni ed uffici
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti per svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3 – Scopi
La Fondazione interviene in un più ampio progetto istituzionale che persegue l’obiettivo di sviluppare un polo progressivo e partecipato di aggregazione e di avanguardia di nuovi talenti per promuovere la riemersione e la valorizzazione del “saper fare” artigiano, artistico, creativo ed etno-culturale della città di Roma, in particolare agendo anche nell’ambito del, ed in correlazione col, Distretto Culturale Evoluto istituito dal I Municipio di Roma Capitale con la delibera di giunta 52/2014.
La Fondazione perseguirà, in particolare, i seguenti obiettivi:
– diffondere la conoscenza del valore e del saper fare dell’artigianato artistico creativo tradizionale e dell’innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze caratterizzate in forma olistica .
– favorire la creazione di imprese innovative o in grado comunque di dare valore aggiunto al brand “Made in Rome” tramite la realizzazione e la gestione di un Incubatore d’Impresa;
– affinare i processi di creazione e di diffusione dell’innovazione di prodotto e di processo, per attuare una progressiva e continuativa riduzione dell’impronta ecologica degli stessi.
– sperimentare progetti-pilota innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d’intervento;
– garantire assistenza e stimolo soprattutto nella fase di avvio delle nuove imprese;
– ricercare specifici rami innovativi;
– promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati;
– favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello regionale, nazionale ed internazionale;
– considerare l’animazione economica come un impegno costante.
– fare formazione continua per la promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari della creatività artistica e creativa artigianale, anche mediante l’attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.
In particolare, la Fondazione persegue gli obiettivi di:
– attrarre e valorizzare la creatività attraverso nuovi talenti ed investimenti;
– attuare un nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea fondato sulla co-creazione, co-produzione e condivisione di pratiche artistiche;
– favorire l’inclusione sociale attraverso l’arte e la cultura, promuovere l’innovazione sociale, tecnologica e culturale;
– organizzare iniziative e produrre azioni di solidarietà sociale.
Art. 4 – Servizi
La Fondazione opera attivando ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale sia quantitativa che qualitativa, l’innovazione tecnologica, organizzativa e culturale con efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale:
1) avvalendosi della collaborazione di strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di partecipazione pubblica, che operano nei settori d’interesse della Fondazione e ne condividono finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni;
2) raccordandosi e sviluppando sinergie e collaborazioni anche con altri organismi privati, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
3) redigendo il piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi strategici del progetto
4) stabilendo le procedure le priorità ed i tempi, svolge attività di analisi e pianifica le attuazioni articolandole in programmi, progetti, attività: redige un dossier operativo tempisticamente aperto e implementabile.
5) incentivando la competitività dell’industria artigiana romana e favorendo l’innovazione tecnologica, di processo e di metodo, anche attraverso la riduzione dell’impatto ecologico sui sistemi produttivi, il risparmio dei consumi energetici, l’ottimizzazione dei costi dei servizi condivisi, l’attivazione dei processi di riciclo, riutilizzo e riqualificazione;
6) favorendo e incentivando il recupero dei valori di socialità, comunità e cultura del territorio metropolitano, anche attraverso la valorizzazione dell’immagine dell’identità etco-culturale romana.
Art. 5 – Attività connesse, strumentali ed accessorie
In particolare, la Fondazione, attua le seguenti attività funzionali:
a) gestisce i progetti intriseci e le attività conseguenti;
b) promuove e organizza eventi, manifestazioni collegati e funzionali alle attività;
c) promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni;
d) effettua studi, ricerche ed analisi di fattibilità funzionali;
e) realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate;
f) realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate;
g) stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.
La Fondazione, per la sua natura:
a) non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
b) può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
c) svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori;
d) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.
Art. 6 – Vigilanza
L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.
Art. 7 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti, e destinati espressamente a tal fine;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
– dai contributi attribuiti al patrimonio dell’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Art. 8 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’articolo 7;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione al patrimonio;
– dai contributi e donazioni dei Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori, Aderenti e Sostenitori effettuati senza vincolo c destinazione;
– dei ricavi delle attività istituzionali, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse, e quindi più in generale il Fondo di gestione della Fondazione, saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suddetti scopi.
Art. 9 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dagli Organi della Fondazione a ciò preposti. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilanci di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono struttu¬rati in modo da fornire una chiara rappresentazione della si¬tuazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fonda¬zione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’articolo 20-bis del D.P.R numero 600/73. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli in¬vestimenti con particolare riguardo al mantenimento della so¬stanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Tutti gli adempimenti suindicati dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazio¬ni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contrat¬ti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre al potenziamento dell’attività della Fondazione, o per l’ac¬quisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramen¬to della sua attività.
E’ vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 10 – Membri della Fondazione
I Membri della Fondazione si dividono in:
a) Fondatori Promotori;
b) Nuovi Fondatori;
c) Soci Aderenti;
d) Soci Sostenitori.
Sono Fondatori Promotori i singoli cittadini maggiorenni e gli Enti, nelle persone dei loro rappresentati legali indicati nell’atto di costituzione della Fondazione.
Sono Nuovi Fondatori tutti coloro i quali, successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti tali, secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Possono divenire tali le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo pluriennale in denaro, beni e servizi.
Sono Soci Aderenti, pubblici o privati, tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la costituzione della Fondazione versando un contributo minimo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che corri¬spondono un contributo non finanziario annuo minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione, o che svolgono attività di volontariato per gli scopi della Fondazione.
La qualità di membro della Fondazione ha natura permanente, fatte salve le ipotesi di esclusione o recesso disciplinate dall’articolo 18.
Art. 11 – Organi
Sono Organi necessari della Fondazione:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) l’Assemblea dei Fondatori Promotori ed il suo Presidente;
4) l’Assemblea Generale;
5) il Revisore dei Conti.
Sono Organi eventuali della Fondazione, ove nominati:
1) i Vice Presidenti;
2) il Comitato tecnico-scientifico;
3) il Segretario.
Art. 12 – Il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consi¬glio di Amministrazione, ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuri¬sdizionale, nominando avvocati.
Anche il Vice Presidente è eventualmente nominato tra i pro¬pri membri da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vi¬ce Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, I¬stituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e so-stegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, o in sede di costituzione della Fondazione, potranno essere no¬minati fino a [•] Vice Presidenti.
In tale ultimo caso, verrà adottata una specifica delibera dall’organo suindicato per individuare specificatamente i rapporti ed il ruolo dei Vice Presidenti, sempre in confor-mità al presente Statuto.
Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da [•] a [•].
Sino alla prima assemblea generale, lo stesso sarà integral¬mente nominato dai fondatori promotori, che possono anche di¬rettamente rivestire anche detto ruolo.
Il primo mandato avrà durata limitata, sino alla prima assem¬blea generale da Convocarsi entro il [•].
Successivamente alla prima assemblea generale, la sua compo¬sizione sarà la seguente:
a) fino a [•] membri nominati dall’Assemblea dei Fonda¬tori Promotori;
b) fino a [•] membri nominati dall’Assemblea Generale, che li sceglie tra i Soci Partecipanti ed i soci Fondatori.
I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dopo la prima assemblea generale restano in carica [•] anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell’ipotesi di perdita della propria qualifica. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro inse¬diamento, scadono contemporaneamente.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giusti¬ficato motivo, non partecipa a [•] riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Ammi¬nistrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consiglie¬re/i che resterà in carico fino allo spirare del termine de¬gli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Ammi¬nistrazione ordinaria e adotta anche le delibere di straordi¬naria amministrazione della Fondazione.
Devono sempre intendersi di straordinaria amministrazione le delibere aventi ad oggetto i successivi punti numeri 2, 3, 6 ed 8.
In particolare il Consiglio provvede a:
1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio pre¬ventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 10 possono divenire Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, nonché procedere alla relativa nomina;
4) individuare le aree di attività della Fondazione;
5) eleggere, nel proprio seno, il Presidente, i Vice Presidenti della Fondazione e il Comitato tecnico-scientifico;
6) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, le modifiche dallo Statuto;
7) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, an¬che con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
8) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devolu¬zione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti della Fondazione, il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà istituire un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un numero di membri da [•] a [•] tra cui un suo Presidente, cui delegare specifici compiti che richiedono particolari competenze, per un periodo da stabilirsi.
E’ data facoltà al Consiglio, previo parere vincolante dell’Assemblea dei Fondatori Promotori, di nominare uno o più Presidenti Onorari della Fondazione per alti meriti personali e professionali, nonché per l’attività svolta o da svolgere in favore della Fondazione.
Il Presidente Onorario non fa parte degli Organi deliberativi od esecutivi della Fondazione, salvo specifici incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno [•] dei suo membri, o su richiesta dell’Assemblea dei Fondatori Promotori, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno [•] giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno [•] ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di [•] ore di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno [•] membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto palese e favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione condivisa dal Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente espressamente delegato a tal fine dal Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno [•] Consiglieri, steso su apposito libro. E’ valida la partecipazione anche mediante videoconferenza, od altro analogo strumento tecnico, che assicuri il contrad¬dittorio tra i membri.
Ai Fondatori Promotori è data facoltà di assistere a tutti i Consigli di Amministrazione, indipendentemente dalla qualità o meno di Consigliere. A tal fine, tutti i Fondatori Promotori dovranno ricevere gli avvisi di convocazione del Consiglio.
Art. 14 – Il Comitato Scientifico
Ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri, variabile da [•] a [•], compreso il Presidente della Fondazione. E’ l’Organo responsabile ope¬rativo. In particolar modo:
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del¬la Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Ammini¬strazione, nonché agli atti del Presidente;
-valuta gli apporti dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari, rispetto alla conformità degli stessi al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione, per le attività proprie del Comitato, può anche direttamente nominare, in sua vece, un Direttore Responsabile a cui delegare le mansioni necessarie a svolgere l’amministrazione ordinaria della Fondazione.
Il Direttore esercita la propria attività con vincolo fidu¬ciario, e può essere revocato direttamente, ad nutum, sia dal Presidente della Fondazione che dal Consiglio di Amministra¬zione. L’incarico non può avere durata superiore ad un anno, fatto salvo il rinnovo dell’incarico alla scadenza con prov¬vedimento espresso del Presidente della Fondazione.
Art. 15 – L’Assemblea dei Fondatori Promotori
A quest’ultima compete:
a) la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministra¬zione, sino alla effettiva e possibile convocazione di una assemblea generale e la nomina fino a [•] membri in seguito;
b) il parere vincolante e preventivo, da rilasciare al Consiglio di Amministrazione, per la eventuale nomina dei Presidenti Onorari della Fondazione;
c) la nomina del suo Presidente che, eletto a maggioranza dei componenti dell’Assemblea, dura in carica [•] anno, salva rielezione.
L’assemblea è convocata in forma scritta dal Presidente della Fondazione che la presiede, ovvero da almeno [•] dei Fondatori Promotori.
La convocazione deve pervenire almeno [•] giorni prima della riunione.
L’assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti almeno [•] dei membri aventi dirit¬to e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.
Ogni componente l’assemblea non può essere portatore di più di una delega.
In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno [•] componenti, e delibera a mag¬gioranza degli stessi.
In caso di parità di voti è attribuito diritto di voto al Presidente della Assemblea.
All’assemblea dei Fondatori Promotori è data anche facoltà di attribuire, ad uno o più Fondatori, la qualità di membro dell’Assemblea dei Fondatori Promotori.
Tale qualità può essere attribuita ai Fondatori per meriti e competenze speciali, e per un periodo da [•] a [•] anni, salvo proroga per lo stesso periodo.
La attribuzione della qualità di membro dell’Assemblea dei fondatori e la sua eventuale proroga, dovrà avvenire con un delibera ratificata da almeno i [•] di tutti i componenti dell’Assemblea dei Fondatori Promotori.
La partecipazione degli aventi diritto all’assemblea potrà avvenire anche mediante Audio/Video conferenza, o con altre modalità tecniche che possano garantire il contraddittorio.
Art. 16 – Assemblea generale
e) All’assemblea generale, presieduta dal Presidente della Fondazione, partecipano tutti i membri (Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori, Soci Aderenti, Soci Sostenitori).
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente della Fondazione, o da [•] dei Fondatori (promotori e non), o da [•] complessivamente di tutti soci Aderenti e Sostenitori.
La convocazione deve avvenire per iscritto, anche via mail all’indirizzo comunicato dai membri alla Segreteria della Fondazione.
La validità della costituzione e delle deliberazioni seguono gli stessi criteri dell’Assemblea dei Fondatori, ad esclusione del numero minimo dei presenti in seconda convocazione che non potrà essere comunque inferiore ad [•] di tutti gli aventi diritto.
All’Assemblea generale compete:
a) la designazione fino a tre membri del Consiglio di Amministrazione;
b) proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi, progetti ed attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Nel caso in cui non fosse raggiunto neppure in seconda convo¬cazione il quorum necessario alla deliberazione, anche i [•] membri del Consiglio di Amministrazione, eleggibili dall’As¬semblea Generale, verranno eletti dall’Assemblea dei Fondato¬ri, ove sia da quest’ultima ritenuto opportuno per un miglior funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le presenze iscritte nel Registro dei Re¬visori Contabili.
Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti dura in carica [•] anni e può essere riconfermato.
Art. 18 – Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’esclusione dei membri della Fondazione, ad eccezione dei Fondatori Promotori, per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tas¬sativa:
– perdurante e reiterata morosità nel pagamento delle quote o nell’apporto di attività professionale o di beni materiali o immateriali dovute;
– condotta personale incompatibile con l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
– è sempre disposta l’esclusione di qualsiasi membro della Fondazione, salvo i Fondatori Promotori, che abbia riportato una condanna penale, in via definitiva, ad una pena detentiva superiore ad anni [•] di reclusione.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la esclusione ha luogo anche per la loro estinzione, messa in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.
I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi ed agli effetti dell’art 24 del Codice Civile, mediante comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno [•] mesi.
In ogni caso, resta fermo il dovere, per ogni membro receduto, di adempiere alle obbligazioni assunte sino al momento del recesso.
Art. 19 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e vali¬dità, nonché l’eventuale giudizio di impugnazione dei proce¬dimenti di esclusione dei membri della Fondazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così desi¬gnati.
In caso di disaccordo, il terzo arbitro verrà indicato dal Presidente del Tribunale di Livorno, al quale spetterà al¬tresì anche la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate en¬tro [•] ([•]) giorni dalla designazione del primo arbi¬tro. Gli arbitri definiranno la controversia mediante deter-minazione contrattuale, ai sensi degli articoli 808-ter e seguenti del Codice di Procedura Civile, rendendo il loro lodo entro [•]giorni dall’insediamento.
La sede dell’arbitrato sarà [•] ([•]).
Art. 20 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad ONLUS operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 21 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.
Art. 22 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e valida¬mente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successiva¬mente integrati.