Ius Est Ars Boni Et Aequi

La legge è l’arte del bene e dell’equità” … ma, in questo caso, c’è un grosso “Ma …“.

Infatti, in base al Regolamento Europeo n.2411 del 16/11/2023 – formalmente in vigore dal 1 dicembre 2025 – le produzioni artigianali e industriali tipiche potranno ottenere il “Marchio IGP che garantirà qualità e autenticità, mentre dal 7 Aprile scorso, l’Art.16 della Legge n.34/2026 vieta il libero uso commerciale delle parole “artigianato” e “artigianale“, rendendole esclusive per le sole imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane italiane.

a cura dell’Arch. Dionisio Mariano Magni, presidente di FaròArte


Negli ultimi anni, la tutela delle produzioni tipiche e delle denominazioni di origine ha assunto un ruolo centrale nel panorama legislativo europeo e nazionale, ma le recenti normative hanno generato un contrasto tra le disposizioni comunitarie e quelle italiane, con implicazioni significative per imprese, consumatori e mercato interno.

Il Regolamento Europeo 2023/2411, introduce il Marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) come strumento di tutela delle produzioni tipiche, siano esse artigianali o industriali.

Quest’atto normativo mira a valorizzare i prodotti autentici, garantendo qualità e provenienza, senza tuttavia limitare l’uso dei termini generici come “artigianale” o “artigianato”.

In altre parole, l’IGP rappresenta un mezzo di tutela delle caratteristiche specifiche di un prodotto, ma non vincola l’uso lessicale di tali parole, lasciando spazio ad un uso libero e informativo nel contesto del mercato.

Al contrario, l’Art.16 della Legge italiana n.34/2026, entrata in vigore a partire dal 7 aprile 2026, ha introdotto una restrizione più severa: vieta l’uso commerciale dei termini “artigianale” e “artigianato” a meno che le imprese non siano iscritte nell’Albo delle imprese artigiane.

Questa norma trasforma tali parole in denominazioni riservate esclusivamente alle imprese che rispettano determinati requisiti legali e amministrativi, equiparandole a marchi di qualità come DOP o IGP.

Il contrasto tra queste due disposizioni si manifesta principalmente nella loro portata e finalità.

Infatti, mentre il regolamento europeo si limita a tutelare le produzioni e a favorire la trasparenza, lasciando agli operatori la libertà di usare i termini in modo generico, la normativa italiana restringe l’uso di “quei termini”, creando così un ambito di esclusiva riservato alle sole imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane e un potenziale effetto di limitazione della concorrenza e di confusione per il mercato.

Questo contrasto solleva questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
Tonno artigianale spagnolo

Tonno Artigianale ?

La libertà di circolazione delle merci (articoli 34-36 del TFUE) potrebbe essere compromessa dal divieto italiano, perché considerabile un ostacolo ingiustificato all’interno del mercato europeo, specialmente se applicato in modo restrittivo e senza adeguate motivazioni di tutela del consumatore.

Inoltre, il principio di proporzionalità, cardine del diritto UE, suggerisce che restrizioni di tale entità devono essere proporzionate e necessarie, criterio che potrebbe non essere soddisfatto dalla norma italiana.

Per le imprese questa disparità normativa genera anche una asimmetria competitiva: un’azienda europea operante in Italia può utilizzare liberamente i termini “artigianale” e “artigianato” in base al Regolamento UE, mentre un’impresa italiana, soggetta alla legge nazionale, potrebbe essere soggetta a sanzioni o limitazioni nell’uso di tali parole.

Si comprende come tutto ciò da una parte possa indurre in confusione i consumatori, spinti erroneamente a considerare che tutti i prodotti con il termine “artigianale” siano ugualmente riconosciuti e tutelati, dall’altra favorire in tal modo pratiche di concorrenza sleale o di imitazione.

In conclusione, il contrasto tra il Regolamento UE 2023/2411 e l’articolo 16 della Legge italiana n.34/2026 evidenzia l‘imprescindibile necessità che le normative siano COERENTI, rispettino i principi fondamentali del mercato interno e garantiscano ai produttori una equa tutela senza compromettere la libertà di comunicazione commerciale e l’accesso al mercato.

Solo così si potrà promuovere una valorizzazione autentica delle produzioni artigianali, tutelando al contempo i consumatori e favorendo la competitività delle imprese italiane ed europee.

Italia vs. Europa ?

Italia vs Europa


Su questo tema ritorneremo prossimamente facendo ripartire il ragionamento dal concetto di “Paesaggio Culturale Vivente” introdotto dall’UNESCO a difesa del valore culturale dei paesaggi antropici.

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