“La legge è l’arte del bene e dell’equità” … ma, in questo caso, c’è un grosso “Ma“.
Infatti, in base al Regolamento Europeo n.2023/2411 – formalmente in vigore dal 1 dicembre 2025 – le produzioni artigianali e industriali tipiche potranno ottenere il “Marchio IGP“ che garantirà qualità e autenticità, mentre dal 7 Aprile scorso, l’Art.16 della Legge n.34/2026 vieta il libero uso commerciale delle parole “artigianato” e “artigianale“, rendendole esclusive per le sole imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane italiane.
a cura dell’Arch. Dionisio Mariano Magni, presidente di FaròArte
Negli ultimi anni, la tutela delle produzioni tipiche e delle denominazioni di origine ha assunto un ruolo centrale nel panorama legislativo europeo e nazionale, ma le recenti normative hanno generato un contrasto tra le disposizioni comunitarie e quelle italiane, con implicazioni significative per imprese, consumatori e mercato interno.
Il Regolamento Europeo 2023/2411, introduce il Marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) come strumento di tutela delle produzioni tipiche, siano esse artigianali o industriali.
Quest’atto normativo mira a valorizzare i prodotti autentici, garantendo qualità e provenienza, senza tuttavia limitare l’uso dei termini generici come “artigianale” o “artigianato”.
In altre parole, l’IGP rappresenta un mezzo di tutela delle caratteristiche specifiche di un prodotto, ma non vincola l’uso lessicale di tali parole, lasciando spazio ad un uso libero e informativo nel contesto del mercato.
Al contrario, l’Art.16 della Legge italiana n.34/2026, entrata in vigore a partire dal 7 aprile 2026, ha introdotto una restrizione più severa: vieta l’uso commerciale dei termini “artigianale” e “artigianato” a meno che le imprese non siano iscritte nell’Albo delle imprese artigiane.
Questa norma trasforma tali parole in denominazioni riservate esclusivamente alle imprese che rispettano determinati requisiti legali e amministrativi, equiparandole a marchi di qualità come DOP o IGP.
Il contrasto tra queste due disposizioni si manifesta principalmente nella loro portata e finalità: mentre il regolamento europeo si limita a tutelare le produzioni e a favorire la trasparenza, lasciando agli operatori la libertà di usare i termini in modo generico, la normativa italiana restringe l’uso di tali termini, creando un ambito di esclusiva riservato alle imprese in quanto “iscritte“, con un potenziale effetto di limitazione della concorrenza e di confusione per il mercato.
Questo contrasto solleva questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
La libertà di circolazione delle merci (articoli 34-36 del TFUE) potrebbe essere compromessa dal divieto italiano, considerato un ostacolo ingiustificato all’interno del mercato unico, specialmente se applicato in modo restrittivo e senza adeguate motivazioni di tutela del consumatore.
Inoltre, il principio di proporzionalità, cardine del diritto UE, suggerisce che restrizioni di tale entità devono essere proporzionate e necessarie, criterio che potrebbe non essere soddisfatto dalla norma italiana.
Per le imprese questa disparità normativa genera anche una asimmetria competitiva: un’azienda europea operante in Italia può utilizzare liberamente i termini “artigianale” e “artigianato” in base al Regolamento UE, mentre un’impresa italiana, soggetta alla legge nazionale, potrebbe essere soggetta a sanzioni o limitazioni nell’uso di tali parole.
Ciò potrebbe creare confusione tra i consumatori, che potrebbero erroneamente assumere che tutti i prodotti con il termine “artigianale” siano ugualmente riconosciuti e tutelati, e favorire pratiche di concorrenza sleale o di imitazione.
In conclusione, il contrasto tra il Regolamento UE 2023/2411 e l’articolo 16 della legge italiana n.34/2026 evidenzia una sfida di armonizzazione normativa tra livello comunitario e nazionale.
È fondamentale che le normative siano coerenti e rispettino i principi fondamentali del mercato interno, garantendo tutela ai produttori senza compromettere la libertà di comunicazione commerciale e l’accesso al mercato.
Solo così si potrà promuovere una valorizzazione autentica delle produzioni artigianali, tutelando al contempo i consumatori e favorendo la competitività delle imprese italiane ed europee.
Su questo tema ritorneremo prossimamente facendo ripartire il ragionamento dal concetto di “Paesaggio Culturale Vivente” introdotto dall’UNESCO a difesa del valore culturale dei paesaggi antropici.
