“Artigianato & Artigianale”. Conflitto normativo Italia vs. Europa ?

italia europaIndicazioni geografiche artigianali e disciplina nazionale dell’artigianato: profili di compatibilità tra diritto dell’Unione europea e normativa italiana.

Il contributo analizza il rapporto tra il Regolamento (UE) 2023/2411, che estende la protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali, e la recente modifica della Legge quadro sull’Artigianato (l. 8 agosto 1985, n. 443) – introdotta dall’art. 16 della legge n. 34/2026 – che riserva l’uso commerciale delle espressioni “artigianato” e “artigianale” alle sole imprese italiane iscritte all’albo delle imprese artigiane.

L’indagine si concentra sulla possibile configurazione di un conflitto tra fonti e sulla compatibilità della normativa nazionale con i principi del diritto dell’Unione, in particolare con la libera circolazione delle merci e il principio di proporzionalità.

a cura di Carlo d’Aloisio Mayo, vice presidente di FaròArte


Italia vs Europa
1. Introduzione

L’evoluzione del diritto dell’Unione europea in materia di valorizzazione delle produzioni locali ha condotto all’adozione del Regolamento (UE) 2023/2411, che introduce un sistema armonizzato di tutela delle indicazioni geografiche (IG) anche per i prodotti artigianali e industriali. Tale intervento si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare il mercato interno e a promuovere la competitività delle produzioni tradizionali europee.

Parallelamente, il legislatore italiano è intervenuto sulla disciplina dell’artigianato, modificando la legge n. 443/1985 e introducendo una riserva legale sull’uso delle qualificazioni “artigianato” e “artigianale”. Tale intervento solleva interrogativi circa la sua compatibilità con il diritto dell’Unione.

2. Il quadro normativo europeo

Il Regolamento (UE) 2023/2411 istituisce un sistema unitario di protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, estendendo un modello già consolidato nel settore agroalimentare.

Tra gli obiettivi principali del regolamento si annoverano:

  • la tutela delle denominazioni legate all’origine geografica;
  • la promozione della concorrenza leale;
  • il rafforzamento della fiducia dei consumatori;
  • la garanzia della libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.

In quanto regolamento, l’atto è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali ai sensi dell’art. 288 TFUE e vincola integralmente gli Stati membri.

3. La disciplina nazionale: la legge quadro sull’artigianato

La legge 8 agosto 1985, n. 443 definisce l’impresa artigiana e ne disciplina l’iscrizione in appositi albi. Con la modifica introdotta dall’art. 16 della legge n. 34/2026, il legislatore ha previsto che:

  • l’uso commerciale delle espressioni “artigianato” e “artigianale” sia riservato alle imprese italiane iscritte all’albo;
  • l’utilizzo da parte di soggetti non iscritti sia vietato;
  • la violazione sia sanzionata con pene amministrative pecuniarie a partire da euro 25.000.

La norma introduce, dunque, una riserva legale di natura pubblicistica su qualificazioni linguistiche rilevanti nel mercato.

4. Il possibile contrasto con il diritto dell’Unione europea

4.1. Libera circolazione delle merci (art. 34 TFUE)

L’art. 34 TFUE vieta le restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente tra Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, rientrano in tale nozione tutte le misure nazionali idonee a ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intracomunitario.

La norma italiana, limitando l’uso di una qualificazione commerciale rilevante, potrebbe incidere sulla capacità degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di promuovere i propri prodotti nel mercato italiano, configurando una misura di effetto equivalente.

4.2. Rapporto con il sistema delle indicazioni geografiche

Il regolamento europeo mira a garantire che i prodotti artigianali con indicazione geografica possano essere commercializzati e valorizzati in tutto il territorio dell’Unione.

Qualora un operatore titolare di una IG riconosciuta non possa utilizzare in Italia il termine “artigianale”, si determinerebbe una compressione della portata economica e comunicativa della tutela europea, con possibile frustrazione degli obiettivi del regolamento.

4.3. Principio di primato del diritto dell’Unione

In caso di incompatibilità tra una norma nazionale e una disposizione dell’Unione direttamente applicabile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna, secondo il principio di primato affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (a partire dalla sentenza Costa c. ENEL).

5. Argomenti a sostegno della compatibilità della norma nazionale

5.1. Diversità degli ambiti normativi

Una possibile linea difensiva consiste nel sostenere che:

  • il regolamento disciplina le indicazioni geografiche;
  • la normativa nazionale disciplina lo status giuridico di impresa artigiana.

Le due discipline opererebbero, dunque, su piani distinti, non necessariamente sovrapponibili.

5.2. Tutela del consumatore e trasparenza del mercato

La restrizione potrebbe essere giustificata alla luce della tutela dei consumatori, al fine di evitare pratiche ingannevoli. In tale prospettiva, il termine “artigianale” verrebbe qualificato come indicatore di uno specifico regime giuridico e organizzativo, certificato dall’iscrizione all’albo.

6. Il principio di proporzionalità come criterio decisivo

Anche qualora si ammetta una finalità legittima, la misura nazionale deve rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui essa deve essere:

  • idonea a conseguire l’obiettivo perseguito;
  • necessaria;
  • proporzionata in senso stretto.

Nel caso di specie, emergono criticità rilevanti:

  • il divieto appare generalizzato e non graduato;
  • non sono previste soluzioni meno restrittive (es. obblighi informativi);
  • le sanzioni risultano particolarmente elevate.

Tali elementi inducono a ritenere che la misura possa eccedere quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi dichiarati.

7. Prospettive applicative e ruolo del giudice

La risoluzione della questione potrebbe avvenire attraverso:

  • un’interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione;
  • la disapplicazione della norma interna in caso di contrasto insanabile;
  • un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
8. Conclusioni

L’analisi evidenzia come non sia possibile configurare in termini automatici un conflitto diretto tra il Regolamento (UE) 2023/2411 e la normativa italiana sull’artigianato. Tuttavia, emerge una significativa tensione tra:

  • la disciplina nazionale, che introduce una riserva sull’uso di determinate qualificazioni commerciali;
  • i principi del diritto dell’Unione, in particolare la libera circolazione delle merci e l’effettività delle tutele riconosciute alle indicazioni geografiche.

La compatibilità della normativa interna appare, in ultima analisi, subordinata al rispetto del principio di proporzionalità. Alla luce delle caratteristiche della misura, non può escludersi un giudizio di incompatibilità parziale, con conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale.

“Le applicazioni concrete della disciplina evidenziano come la riserva legale sull’uso delle qualificazioni ‘artigianato’ e ‘artigianale’ determini effetti distorsivi sia sul piano nazionale, attraverso una dissociazione tra realtà produttiva e qualificazione giuridica, sia sul piano europeo, configurando potenziali restrizioni alla libera circolazione delle merci incompatibili con l’art. 34 TFUE, in quanto non proporzionate rispetto agli obiettivi di tutela del consumatore.”


NO alla Legge che Censura le parole “Artigianato” e “Artigianale” ! Difendiamo il “Saper Fare Creativo #MadeinItaly”, Patrimonio Culturale diffuso, non Privilegio per una Casta Burocratizzata.

 

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