Una norma assurda, burocratica, corporativa e classista, anti-Storica, anti-Culturale, anti-Economica e probabilmente anti-Costituzionale, voluta da Chi evidentemente non conosce o non ha interesse a considerare la diffusa realtà storico-sociale dell’Artigianato e del Saper Fare Artigianale, soprattutto quello Artistico e Creativo, Tipico e Tradizionale – vera espressione del “Made in Italy“, straordinario capitale umano, detentore del patrimonio materiale e immateriale di Saperi & Competenze, che ha concorso nei secoli e concorre tuttora a costituire il “Paesaggio Culturale” del nostro Paese.
Quando la burocrazia si appropria della lingua comune. L’uso del termine “Artigianale” NON può essere pregiudiziale dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.
Ecco perché il divieto della Legge n. 34/2026 rischia la bocciatura della Consulta. Almeno quattro (4) i profili di incostituzionalità dell’Art. 16 che viola la Costituzione negli Artt. 3, 21, 41, 45 e 117.
di Carlo d’Aloisio Mayo, vice presidente di FaròArte
Dal 7 aprile 2026 è in vigore l’Art. 16 della Legge n. 34/2026 che modifica la Legge Quadro sull’Artigianato n.443 del 1985: vietato usare “artigianato”, “artigianale” e “riferimenti” per Chiunque non sia iscritto all’Albo Imprese Artigiane. Sanzione minima: 25.000 Euro.
La norma, nelle intenzioni affermate da parte dei promotori (le organizzazioni di categoria) e del legislatore (il Governo e il Parlamento a maggioranza), nascerebbe per “tutelare l’artigianato”, ex Art. 45 della Costituzione.
Ma proprio l’Art. 45, insieme agli Artt. 3, 21, 41 e 117, rischia di travolgerla. Ecco perché.
L’Albo non certifica l’Artigianato. E qui crolla tutto
Il vizio di fondo: l’iscrizione all’Albo Artigiani NON è un’abilitazione. È un adempimento amministrativo. NON serve un esame, NON c’è un controllo sul metodo produttivo, NON esistono verifiche periodiche.
Lo dice la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/1991: l’iscrizione “non ha funzione costitutiva dell’impresa, ma meramente dichiarativa” per accedere a benefici.
Risultato: esistono imprese iscritte che customizzano semilavorati industriali ed imprese non iscritte che realizzano processi interamente manuali. La Legge n.34/2026 presume che “iscritto = artigiano vero“. È una fictio iuris smentita dalla realtà.
Violazione dell’Art. 3 della Costituzione: disparità di trattamento irragionevole. Si trattano diversamente due operatori che fanno la stessa cosa solo perché uno ha fatto una pratica in Camera di Commercio.
Precedente: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/2005 bocciò contributi riservati ad artigiani “giovani” perché l’età non c’entra con la qualità.
Sproporzione ex art. 41 della Costituzione: il mezzo eccede il fine
L’obiettivo sostenuto dai legislatori sarebbe quello di evitare “inganno al consumatore“. Giusto.
Ma l’ordinamento ha già gli Artt. 21-23 del D.lgs. 206/2005 – cd. “Codice del Consumo” che puniscono chi usa “artigianale” per prodotti industriali. È pubblicità ingannevole.
Il test di proporzionalità della Corte Costituzionale impone 3 passaggi:
- scopo legittimo
- mezzo idoneo
- mezzo necessario e il meno restrittivo.
L’Art.16 supera i primi due, cade sul terzo. Vietare in assoluto la parola anche a Chi descrive veritieramente il proprio metodo non è “necessario”. Basterebbe sanzionare l’inganno o imporre “non iscritto all’Albo”.
Precedente contrario: Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2013 – Questione per l’uso del termine “pane fresco”. Salvò il divieto perché la definizione di “fresco” ha base tecnico-scientifica e la legge colpiva solo l’uso falso. Qui si colpisce anche l’uso vero.
Precedente favorevole: Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/2020 – Questione per l’uso del termine “km 0”. Dichiarò illegittima la legge regionale che riservava il termine a una filiera “certificata”, escludendo chi era a “km 0 di fatto“. Stesso schema. Per di più senza il presupposto della “certificazione“.
Compressione della libertà d’espressione commerciale ex art. 21 della Costituzione
“Artigianale” non è solo qualifica d’impresa. È parola d’uso comune che descrive un metodo.
La Corte Costituzionale riconosce alla comunicazione commerciale tutela attenuata, ma non nulla. Un divieto assoluto che impedisce di descrivere il proprio processo produttivo, anche se veritiero, incide sull’ Art. 21 della Costituzione.
La Legge n. 175/2017 sui “Maestri d’Arte” è istruttiva: vieta il titolo “Maestro Artigiano” senza requisiti, ma non vieta di dire “questo mobile è fatto da Mario Rossi, maestro d’ascia”. La Legge n. 34/2026 invece vieta tutto.
Conflitto con l’Art. 45 della Costituzione: tuteli l’Albo, non l’artigianato
L’Art. 45 della Costituzione impone di tutelare l’ “Artigianato” come fenomeno economico. La Legge n.34/2026 tutela l’Albo.
Se, ad esempio, un artigiano di fatto non può iscriversi perché ha forma di s.r.l. con 22 dipendenti, la norma lo esclude dal mercato lessicale pur facendo artigianato vero. È esattamente il contrario della tutela.
Vizio di competenza ex art. 117 della Costituzione
L’Artigianato è materia di legislazione concorrente. Lo Stato fissa principi, le Regioni normano il dettaglio applicativo.
Un “divieto + sanzione autoapplicativo” è “dettaglio”, non principio.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 84/2020 e n. 222/2018 hanno già bocciato norme statali simili. Il Dossier Senato 412/XX su A.S. 1024 lo segnala espressamente alle pagine 32-33.
Inoltre, la norma incide su “tutela della concorrenza” e “commercio”, materie dove lo Stato può intervenire, ma solo se non svuota le competenze regionali. Già oggi, ben 12 Regioni hanno Leggi che definiscono “prodotto artigianale” con criteri diversi dall’Albo.
Indeterminatezza: cosa sono i “riferimenti” ?
La norma di cui all’Art.16 della legge n.34/2026 vieta “artigianato, artigianale e suoi riferimenti”.
Bottega ? Fatto a mano ? Maestro ? Lavorazione manuale ? HandMade ? … ?
Se la sanzione amministrativa da 25.000 Euro non ha fattispecie determinata, viola il principio di tassatività.
Di nuovo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/2020 sul tema dell’uso del termine “km 0” bocciò per questo.
Conclusione: come può salvarsi la norma ?
Solo con una interpretazione conforme del genere: “vietato qualificarsi ‘Impresa Artigiana’ ex Art. 3 della Legge 443/85, ma resta lecito scrivere ‘lavorazione con metodo artigianale’ o ‘prodotto dell’artigianato locale‘ se veritiero”.
Introdurre strumenti, oggi anche digitali, per Certificare la Qualità Artigiana attraverso la tracciabilità della filiera del processo creativo e produttivo, fornirebbe una risposta chiara, univoca e corretta al problema ipotizzato di risolvere con l’Art. 16 della legge n. 34/2026, ma soprattutto rappresenterebbe un concreto sostegno allo Sviluppo del vero Valore dell’Artigianato Italiano, anche facendo emergere molte ambiguità più o meno “legalizzate“. Ma forse questo obiettivo non interessa a tutti i soggetti coinvolti, compresi quelli investiti delle responsabilità istituzionali sulla materia.
In tal senso, se il MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel decreto attuativo ovvero UnionCamere in apposita circolare non chiariscono univocamente la problematica critica sollevata dall’Art. 16, la questione di legittimità costituzionale ha gambe per camminare.
Le vie per la Consulta:
1. Ricorso da parte delle Regioni entro il 06 Giugno 2026 per violazione dell’Art. 117 della Costituzione.
2. Questione incidentale dopo la prima sanzione, per violazione degli Artt. 3, 21, 41, 45 della Costituzione.
3. Segnalazione all’AGCM per restrizione concorrenziale.
Nel frattempo, il rischio è quello di generare un contenzioso di massa: ogni PMI che usa “fatto a mano” dovrà chiedersi se è un “riferimento” vietato.
Questa non è tutela dell’Artigianato. È tutela dell’incertezza, in danno dell’Artigianato e del vero “Made in Italy”!
Note per pubblicazione: tutti i riferimenti a sentenze e dossier sono pubblici e verificabili su:
- Corte Costituzionale
- Normativa
- Senato
- Il Dossier Senato 412/XX e i resoconti Camera 19/3/2026 sono le fonti primarie dei rilievi.
