Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente pubblicato una serie di chiarimenti (FAQ) in merito all’applicazione dell’articolo 16 della Legge 34 del 2026.
Un intervento atteso – celebrato con soddisfazione dalle principali sigle di categoria, CNA, Confartigianato e Casartigiani – ma che, ad una lettura attenta e critica, non fa altro che confermare la natura paradossale, farraginosa e profondamente anti-storica di una norma promossa in nome della “tutela“, ma che, invece, rischia di strangolare ulteriormente – inibendone l’identità e, quindi, lo sviluppo competitivo – la realtà diffusa delle attività dell’Artigianato Artistico e Creativo, Tipico e Tradizionale del nostro Paese.
articolo a cura di Carlo d’Aloisio Mayo, vice Presidente di FaròArte
La complessità come prova dell’inapplicabilità
La necessità di un documento ministeriale così articolato per spiegare come utilizzare due aggettivi di uso comune nella lingua italiana – “artigianato” e “artigianale” – è di per sé la prova lampante del fallimento normativo.
Ci troviamo di fronte a una casistica che rasenta il surreale: dobbiamo distinguere tra l’impresa iscritta all’albo, il venditore di prodotti altrui, l’utilizzatore di semilavorati e le eccezioni per prodotti IGP, birre speciali o mercati esteri. Questa “burocratizzazione del linguaggio” è antieconomica e antieuropeista.
Mentre il mercato globale corre verso la semplificazione, l’Italia risponde creando un ginepraio di eccezioni in cui anche una micro attività rischia sanzioni che partono da 25.000 euro.
Un’entità punitiva che – nei fatti – NON tutela il consumatore, ma scoraggia la micro-imprenditoria.
Una norma antistorica e anticulturale
La Legge 34 del 2026 si concentra sulla “qualifica giuridica“, ignorando colpevolmente il mutamento profondo della società.
Il settore dell’artigianato artistico e creativo sta vivendo da anni una crisi strutturale causata proprio dall’incapacità di Chi ne aveva e ne ha le responsabilità istituzionali di governare l’impatto con le dinamiche evolutive della globalizzazione.
Molte botteghe storiche hanno chiuso, ma il capitale umano detentore del patrimonio di Saperi e Competenze non è svanito: si è polverizzato, trasformandosi in una quasi invisibile rete di talenti diffusi, creativi, piccoli laboratori che operano spesso e per necessità di sopravvivenza individuale al di fuori dei rigidi schemi burocratici previsti dall’Albo delle imprese artigiane.
Invece di creare ponti o nuove forme organizzative (come, ad esempio, il modello “ART-HUB CreArtigianale” che FaròArte propone da tempo), lo Stato sceglie la strada della censura linguistica, espellendo di fatto questo enorme capitale umano dal sistema.
È una norma anticulturale: impedire a un artigiano di fatto, ma senza iscrizione formale, di definirsi tale significa negare l’evidenza di un valore, di una maestria e di una tecnica che esistono a prescindere da una registrazione camerale.
L’artificiosità dei chiarimenti: un gioco lessicale
Il MIMIT suggerisce alternative lecite: “fatto a mano“, “tradizionale“, “sartoriale“.
Ma ci chiediamo: perché una legge dello Stato deve entrare nel merito del copywriting commerciale di un’impresa ?
Antilessicale: Si cerca di imporre un significato univoco a parole che appartengono alla cultura collettiva.
Inefficace: Questa norma ignora bellamente i settori che traggono il loro valore dall’iscrizione all’albo (carrozzieri, edili, autotrasportatori, …) per colpire unicamente l’artigianato artistico, che dell’uso di quelle parole ha fatto, finora, la sua bandiera comunicativa.
La “tutela” che diventa barriera
Le Organizzazioni di Categoria – CNA, Confartigianato e Casartigiani – esultano, parlando di “concorrenza leale“.
Ma quale concorrenza leale viene protetta vietando a un artista di dichiarare la natura artigianale della sua opera ?
Questa non è difesa del Made in Italy, è difesa di un recinto burocratico che protegge la forma e ignora la sostanza del lavoro creativo.
Le nuove linee guida del Ministero, lungi dal chiarire, sottolineano quanto il confine tra “lecito” e “illecito” sia mobile e incerto.
Una norma vessatoria che, se attuata capillarmente, genererà danni irreparabili per le micro attività, numerosi contenziosi giudiziari che potrebbero arrivare alla Corte Costituzionale e in sede Europea, e che richiederà continui aggiornamenti, chiarimenti, deroghe e interpretazioni ministeriali per non paralizzare l’attività economica … è, per definizione, una norma fallace.
Il paradosso antropologico: la censura della competenza
La criticità maggiore risiede nell’aver trasformato termini di portata antropologica – che descrivono una modalità di esecuzione manuale e sapienziale – in termini di esclusiva proprietà giuridica.
Il Maestro che non può definirsi tale: Pensiamo ai tantissimi Maestri Artigiani che, a causa della crisi strutturale degli ultimi decenni, hanno dovuto chiudere la bottega tradizionale, ma che continuano a produrre creazioni di altissima fattura in forme organizzative diverse o domestiche. Vietare loro di definirsi “artigiani” ovvero definire “artigianale” la loro creazione, non è solo un atto burocratico, è una violenta negazione identitaria.
Il freno ai giovani Maker: Per i giovani che si avvicinano al “saper fare” con approcci innovativi o tecnologici, l’imposizione di un’iscrizione all’albo come pre-condizione per l’utilizzo del linguaggio è una barriera all’ingresso insormontabile. Si scoraggia la sperimentazione, impedendo di fatto quel percorso di “test di mercato” che permetterebbe a un maker di diventare impresa strutturata solo dopo aver validato le proprie capacità.
La legge non capisce che l’artigianato non è una qualifica camerale, ma una prassi.
Imporre sinonimi come “fatto a mano” o “manualità” suona come un ipocrita palliativo linguistico: se il valore è artigianale, chiamarlo “di qualità” significa sminuire la natura stessa dell’opera.
L’autolesionismo imprenditoriale e il rischio del conflitto competitivo europeo
Sul piano competitivo, la norma crea una distorsione macroscopica.
Mentre la micro attività italiana non iscritta viene sanzionata con cifre proibitive (il minimo di 25.000 € è un colpo mortale alla micro-economia) per l’uso dei termini, un’impresa europea che operi legittimamente secondo le norme del proprio Stato – ma che non sia iscritta al registro artigiani italiano – può continuare a commercializzare i suoi prodotti in Italia definendoli liberamente “artigianali”.
Il risultato? Stiamo “proteggendo” il mercato dal nostro stesso capitale umano.
Favoriamo una concorrenza estera che può usare il linguaggio che a noi è vietato, indebolendo ulteriormente quel tessuto produttivo che, pur polverizzato, rappresenta ancora l’autentica anima creativa del Made in Italy.
Conclusione: un recinto al posto di un ecosistema innovativo
Le Organizzazioni di Categoria esultano per aver ottenuto un “perimetro” di tutela, ma dimenticano che in un mondo globale i perimetri diventano prigioni.
Se la Legge 34 del 2026 voleva contrastare la concorrenza sleale, ha mancato l’obiettivo: sta colpendo l’Artigianato Artistico e Creativo, Tipico e Tradizionale, lasciando intatte le problematiche che avrebbero richiesto, al contrario, di favorire lo sviluppo di un modello organizzativo moderno – come l’ART-HUB CreArtigianale – capace di aggregare competenze e ottimizzare la gestione, non di espellere i talenti, mortificandone l’identità.
L’appello di FaròArte resta immutato: una legge che censura le parole è una legge dannosa per lo sviluppo, Serve, invece, una visione strategica che riconosca il valore del “Saper Fare Creativo” ovunque esso risieda, favorendo il rilancio dell’artigianato diffuso all’interno di un sistema moderno, inclusivo e, soprattutto, libero dal cappio di sanzioni anacronistiche.
Non si difende la tradizione punendo Chi la esercita (magari da decenni); si difende valorizzandone la libertà espressiva e promuovendone lo sviluppo organizzativo e la visibilità nel mercato.
Qui si può Firmare la Petizione su Change.org
Questi, in sintesi, i chiarimenti ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
“Artigianale” ? Sì, ma soltanto se sei VERAMENTE “artigiano” ? No basta che sei “iscritto” …
A) Cosa dice la norma (principio fondamentale)
Nessuna impresa può usare i termini “Artigianato” o “Artigianale” nella:
- Ditta, insegna, marchio
- Promozione di prodotti/servizi
- Commercializzazione
SE non è:
- Iscritta all’Albo delle imprese artigiane (Camera di Commercio)
- Produce/realizza direttamente i prodotti che pubblicizza come “artigianali”
- Lo stesso divieto vale per consorzi e società consortili non iscritti all’Albo.
B) Cosa si PUO’ dire (alternativi leciti)
Le imprese non artigiane possono usare:
- “Fatto a mano”
- “Tradizionale”
- “Di produzione propria”
- “Lavorazione tradizionale”
- “Realizzato con manualità”
- “Autentico della tradizione italiana”
- “Sartoriale”
- “Su misura”
- “Di qualità”
C) Casi in cui SI può usare “artigianale”
- Impresa non artigiana che VENDE prodotti di artigiani iscritti: può promuovere come “artigianali” dimostrando la provenienza
- Impresa che usa semilavorati artigiani: può indicare che “uno o più componenti sono artigianali”, specificando chiaramente quale parte
- Impresa artigiana iscritta all’Albo: può liberamente affermare “metodo artigianale”
- Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta): vetro di Murano, merletti di Burano, cammeo, corallo di Torre del Greco → NON rientrano nella norma
- Birra artigianale: leggi speciali (es. art. 2, comma 4-bis, Legge 1354/1962) hanno prevalenza sulla legge generale
- Mercati esteri: termini inglesi (“craftsmanship”, “artisanal process”) → LECITI per commercializzazione internazionale
- Prodotti alimentari per mercato estero: “prodotto artigianale” in etichetta → CONSENTITO (principio di territorialità)
D) Chi è soggetto al divieto
- Imprese con Partita IVA
- Hobbisti che producono beni/servizi (anche in eventi fieristici o manifestazioni locali, anche occasionali)
E) Sanzioni
- 1% del fatturato dell’impresa
- Minimo 25.000 € per ogni violazione
Le sanzioni sono irrogate dall’autorità regionale competente (con adeguamento della legislazione regionale).
F) Scorte di magazzino e etichette
Le merci/etichette immesse in commercio prima dell’11 marzo 2026 (pubblicazione Legge n. 34/2026) possono essere commercializzate senza sanzioni.
F) Manifestazioni/fiere “artigiane”
Possono coesistere:
- Imprese iscritte all’Albo (vendono prodotti propri artigianali)
- Imprese non iscritte (vendono prodotti di artigiani iscritti, dimostrando provenienza)
G) Ratio della Legge
Tutelare la qualifica giuridica e imprenditoriale di “artigiano”, non il semplice ricorso a lavorazioni manuali
- Contrastare concorrenza sleale
- Garanzie condizioni di concorrenza più eque
- Aiutare consumatori a scelte consapevoli
- Proteggere l’eccellenza del Made in Italy
“Artigianato & Artigianale”. Conflitto normativo Italia vs. Europa ?
