FaròArte propone la modifica della Legge Regionale del Lazio n.3/2015 concernente la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’Artigianato nel Lazio

PROPOSTA DI MODIFICA

della

LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N.3/2015

concernente

LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO NEL LAZIO


Relazione introduttiva al perché delle modifiche proposte: visione, obiettivi e modalità

I Costituenti hanno annoverato “cultura e ricerca scientifica e tecnica” tra i principi a fondamento della Repubblica. L’art. 9 recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica – Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione“, mentre l’art. 45 indica che: “la legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato“.

Nel 1992, l‘UNESCO (lista dei siti Patrimonio dell’Umanità) riconosce che “l’opera combinata della natura e dell’uomo” costituisce un “Paesaggio Culturale” che si affianca alla visione consueta del paesaggio naturale e/o pittoresco dei secoli XVII e XIX.

Considerando queste tre annotazioni nel loro combinarsi – attraverso il processo sociale, economico e storico – alle dinamiche dell’evoluzione tecnica e metodologica, non si può non riconoscere che l’Artigianato, in particolare nella sua espressione artistica e creativa, abbia rappresentato e rappresenti quell’opera combinata della natura e dell’uomo, ovvero un “Paesaggio evolutivo vivente(Unesco 1997)“derivato da un’esigenza in origine sociale, economica, amministrativa o religiosa, che riflettono nella forma attuale il processo evolutivo della loro associazione o correlazione con l’ambiente naturale e che conservano un ruolo sociale attivo con modalità che continuano la loro tradizione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze della loro evoluzione nel tempo”.

Tali valenze richiedono di riconoscere all’attività artigianale artistica e creativa, non più e soltanto la pur necessaria condizione “imprenditoriale”, ma più specificatamente e propriamente anche quella di “Attività Culturale”. Con tali premesse, FaròArte sottopone al Consiglio Regionale del Lazio l’opportunità e l’urgenza di procedere ad una innovativa ridefinizione della normativa vigente:

  • Definendo la necessaria distinzione dell’Artigianato tra:
    1. Tecnico, di Servizio e di Produzione
    2. Creativo, Artistico, Tradizionale ed Innovativo
  • Favorendo creatività, innovazione, collaborazione e cooperazione ed il superamento dell’autoreferenzialità e della distanza con i mondi della ricerca e delle professioni, limitativa dell’ampliamento dei confini della necessaria innovazione tecnologica, di metodo e di processo
  • Promuovendo:
  1. riconoscimento e valorizzazione delle competenze e dei saperi e dei nuovi talenti
  2. sviluppo di modelli organizzativi partecipati, collaborativi e/o cooperativi flessibili per favorire condivisione interprofessionale creativa, produttiva e di mercato
  • Attivando:

    1. ampliamento della partecipazione e della rappresentanza di base

    2. censimento, catalogazione e valorizzazione del capitale umano, materiale e immateriale

    3. la dicitura “Made in Lazio” nel contrassegno di appartenenza

    4. l’istituzione del Registro degli operatori del proprio ingegno

    5. la convocazione biennale degli “Stati Generali del Saper Fare Creativo #MadeinLazio

    6. lo sviluppo della piattaforma integrata digitale “Lazio CreArtigiano

    7. la costituzione della rete territoriale diffusa dei “Make.in{Lazio}

    8. la creazione di Art-Hub quali incubatori polivalenti dell’eco-sistema

    9. la definizione di criteri e modalità per il tracciamento della filiera creativa e produttiva

    10. il riconoscimento delle “eccellenze del territorio” quali “tesori umani viventi” (UNESCO)


La Proposta di Modifica

All’articolo 1 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo la parola “valorizzazione”, le parole da “dell’artigianato” alle parole “e dei mestieri” sono sostituite con le seguenti parole:

    1. dell’artigianato tecnico, di servizio e di produzione;
    2. dell’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo – nelle diverse espressioni territoriali, quale fattore costituente il carattere identitario dei diversi “paesaggi culturali” della regione – nonché delle arti e dei mestieri, dei maestri e dei talenti, dei saperi e delle competenze, quale patrimonio immateriale da trasmettere alle nuove generazioni.

RELAZIONE: Con questo emendamento si intende offrire una visione più dettagliata e approfondita dell’artigianato, suddividendo il settore in due macro categorie, distinguendo quella specificatamente tecnica, di servizio e di produzione, da quella riferibile al suo legame con le identità culturali della regione. In tal senso si vuole sottolineare, inoltre, l’importanza della trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni, nonché l’intento di perseguire tutela e valorizzazione sull’insieme delle diverse componenti dell’artigianato.

Al comma 2, dopo le parole “il ruolo sociale dell’”, la parola “impresa” è sostituita con la parola “attività”;

Al comma 2, dopo le parole “incoraggiando la creatività” sono inserite le parolel’innovazione tecnologica, di metodo e di processo,”;

Al comma 2, dopo le parole “la nascita di nuove imprese” sono inserite le parole “di reti d’impresa ovvero lo sviluppo di modelli organizzativi partecipati, collaborativi e/o cooperativi.

RELAZIONE: Il testo emendato amplia la visione dell’artigianato come fenomeno più ampio di quello solamente economico, andando oltre la semplice dimensione del concetto di impresa nel suo esercizio e riconoscendo l’importanza dell’innovazione e della collaborazione negli ambiti artigianali. Le modifiche proposte puntano ad una visione dell’artigianato che sia al tempo stesso radicata nelle tradizioni e aperta all’innovazione e alla collaborazione.

Il riferimento passa dal “ruolo sociale dell’impresa artigiana” al “ruolo sociale delle attività artigianali”. Questa modifica sposta l’attenzione dall’entità commerciale (l’impresa) all’attività stessa, ovvero all’atto di creare o produrre come artigiano.

Viene introdotta l’idea di “innovazione tecnologica, di metodo e di processo” che suggerisce una maggiore ampiezza di approccio sulla modernizzazione e l’evoluzione competitiva delle forme di organizzazione, di produzione e di commercializzazione dell’artigianato.

Oltre alla “nascita di nuove imprese”, vengono introdotti concetti come “reti d’impresa” e “modelli organizzativi partecipati, collaborativi e/o cooperativi”. Questo indica un riconoscimento dell’importanza delle interazioni tra lavorazioni artigianali, delle collaborazioni tra artigiani e delle strutture organizzative più flessibili e partecipative.

– o –

All’articolo 2 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera b), dopo le parole “settore dell’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale“, sono sostituite dalle parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

Al comma 1, lettera c), le parole “dall’albo” sono sostituite con “dall’albo delle imprese artigiane“.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole “qualifica di maestro artigiano“, sono inserite le parole “e di eccellenza del territorio“.

Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f) con il seguente testo: “i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro degli operatori del proprio ingegno di cui all’articolo 15;“.

Al comma 2, dopo le parole “data di entrata in vigore della presente legge“, sono aggiunte le parole “e può essere aggiornato con le medesime modalità“.

RELAZIONE: Con questo emendamento, oltre ad armonizzare e meglio precisare le formulazioni in relazione alle modifiche proposte negli altri articoli, si intende ampliare ed aggiornare le disposizioni relative ai criteri ed alle modalità di riconoscimento e controllo nel settore dell’artigianato ed in particolare con l’introduzione della qualifica di “eccellenza del territorio” di cui all’articolo 39. Si ribadisce l’intendimento di ampliare le tipologie di artigianato riconosciute, rendendo il linguaggio più inclusivo riguardo ai tipi di attività coinvolte ed introdurre la possibilità di revisionare il regolamento mediante le stesse modalità con cui è stato originariamente adottato. Viene inoltre proposto di estendere il sistema di controllo anche al registro degli “operatori del proprio ingegno”, proposto da prevedere all’articolo 15, integrando così una categoria ulteriore nel quadro regolamentare.

– o –

All’articolo 3 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera c), dopo la parola “associazionismo” sono aggiunte le parole “e ogni altra forma organizzativa rappresentative di base”;

RELAZIONE: Le revisioni avanzate mirano a perfezionare e specificare le competenze e prerogative regionali in materia di artigianato, enfatizzando l’essenziale ruolo dell’associazionismo di base nel tessuto produttivo regionale.

Al comma 1, la lettera d) è così sostituita:

d) La promozione e il consolidamento della presenza dei manufatti artigianali laziali sui mercati internazionali attraverso iniziative di sostegno mirate all’esportazione e al riconoscimento del valore distintivo delle produzioni locali.

RELAZIONE: La proposta di modifica avanzata alla lettera d) dell’Art. 3 si fonda sulla necessità di offrire una rappresentazione più chiara e circostanziata del ruolo della Regione nella promozione dell’artigianato laziale nel contesto internazionale. Il testo vigente, nel suo generico riferimento allo “sviluppo e all’internazionalizzazione delle imprese”, può indurre ad interpretazioni ambigue non esprimendo in maniera univoca l’obiettivo di valorizzare specificamente le produzioni artigianali del Lazio nei mercati globali.

Con la riformulazione proposta, si intende mettere in risalto non solo la volontà di promuovere l’artigianato laziale oltre i confini regionali e nazionali, ma anche di rafforzare la percezione del suo valore identitario distintivo, rappresentativo delle tradizioni e delle eccellenze produttive della nostra Regione. Si pone enfasi, pertanto, su iniziative di sostegno mirate che non si limitino alla mera esportazione, ma che ambiscano ad un riconoscimento qualitativo e distintivo delle produzioni locali nel panorama internazionale, in quanto, appunto, specificatamente espressione dei territori.

Alla lettera n):

    1. prima delle parole “la valorizzazione”, sono aggiunte le parole “il censimento, la catalogazione e”;
    2. dopo le parole “la valorizzazione” sono inserite le parole “del capitale umano, del patrimonio materiale e immateriale, nonché delle competenze e”;
    3. la parola “imprese” è sostituita con la parolaattività”;
    4. dopo le parole “operanti nel settore dell’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale e delle lavorazioni innovative” sono sostituite con le parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo”.

RELAZIONE: il testo emendato amplia l’ambito applicativo, sottolineando un’enfasi sulla catalogazione e sulla valorizzazione non solo delle imprese, ma anche del patrimonio culturale, materiale e immateriale, associato all’artigianato.

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All’articolo 5 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera f), dopo le parole “nel settore dell’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale” sono sostituite con le parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo”.

RELAZIONE: Con questo emendamento si mette in coerenza il testo con le precedenti modifiche apportate.

– o –

Al Titolo del CAPO II, dopo la parola “ARTIGIANATO”, le parole “ARTISTICO E TRADIZIONALE” sono sostituite con le parole “CREATIVO, ARTISTICO, TRADIZIONALE E INNOVATIVO”.

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All’articolo 10 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole “valorizzare l’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale” sono sostituite con le parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo”.

Al comma 1, al punto a), dopo la parola “qualificazione” inserire la parola “creativa”.

RELAZIONE: Con questo emendamento si mette in coerenza il testo con le precedenti modifiche apportate.

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All’articolo 11 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo la parola “Lavorazioni” della rubrica dell’art. 11, le parole “artistico e tradizionale” sono sostituite con le parole “creative, artistiche, tradizionali e innovative”;

Al comma 1, dopo le parole “particolare creatività”, è aggiunta la parola “, innovazione”.

RELAZIONE: Con questo emendamento si mette in coerenza il testo con le precedenti modifiche apportate.

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All’articolo 12 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 le parole “le lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascun settore.” sono sostituite dalle parole le lavorazioni creative, artistiche, tradizionali e innovative per ciascun settore.

RELAZIONE: La modifica introdotta all’articolo amplia il campo di applicazione della norma vigente, inserendo esplicitamente le “lavorazioni creative” e quelle “innovative” accanto alle categorie tradizionali. Questa integrazione rafforza la valorizzazione dell’artigianato laziale, riconoscendo le sue diverse espressioni e sottolineando l’importanza della fusione tra tradizione e innovazione nel contesto economico locale. La proposta mira, pertanto, ad una maggiore inclusività e ad una rappresentazione più completa del settore artigianale.

– o –

All’articolo 13 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole “Le imprese artigiane iscritte all’albo” sono aggiunte le parole delle imprese artigiane”.

Al comma 1 le parole “dell’artigianato artistico e tradizionale.” sono sostituite dalle parole dell’artigianato creativo e artistico, tradizionale e innovativo.

Al comma 1 sono soppresse le parole da almeno tre anni

RELAZIONE: L’emendamento al testo proposto mira a una specifica chiarezza normativa, introducendo l’esplicita menzione dell’ “albo delle imprese artigiane”. Oltre a ciò, amplia la definizione delle categorie di artigianato riconosciute, includendo non solo le forme artistiche e tradizionali, ma anche quelle creative e innovative. Questa modifica riconosce l’evoluzione e la diversificazione del settore artigianale nel contesto contemporaneo. L’intento è valorizzare l’interazione sinergica tra tradizione e innovazione, riconoscendo come entrambe siano fondamentali per l’identità e la crescita del settore artigianale.

Infine si valuta come non coerente e funzionale la condizione per la quale un’impresa artigiana del settore creativo, artistico, tradizionale ed innovativo debba essere iscritta da almeno tre anni per potersi collocare nella corretta classificazione della sua reale e riconoscibile attività.

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All’articolo 14 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 le parole “all’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale.” sono sostituite dalle parole creativo, artistico, tradizionale e innovativo.

Al comma 1 dopo le parole “la dicitura” sono aggiunte le parole “ “Made in Lazio” e”.

RELAZIONE: L’emendamento presentato si prefigge l’obiettivo di aggiornare ed ampliare il concetto di artigianato, includendo nelle categorie riconosciute non solo le forme tradizionali ed artistiche, ma anche quelle creative e innovative. Questa revisione riconosce la diversità e la ricchezza dell’artigianato presente nel Lazio. Parallelamente, l’emendamento introduce una modifica al contrassegno, integrando la dicitura “Made in Lazio” insieme alla già presente “Regione Lazio”. Questa integrazione ha lo scopo di rafforzare l’identità territoriale dei prodotti artigianali e di promuovere maggiormente la provenienza e l’eccellenza del Lazio nel panorama artigianale nazionale ed internazionale.

– o –

All’articolo 15 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Alle parole della rubrica dell’art. 15 “Istituzione dell’albo delle imprese artigiane” vengono aggiunte le parole e il registro degli operatori del proprio ingegno”;

RELAZIONE: L’emendamento proposto mira a estendere l’ambito di riconoscimento delle competenze nell’area dell’artigianato. Accanto alla già esistente istituzione dell’Albo delle imprese artigiane, si propone l’introduzione del Registro degli operatori del proprio ingegno. Quest’ultimo rappresenta un riconoscimento essenziale per quegli individui o entità che, pur non rientrando strettamente nella categoria delle imprese artigiane, svolgono o sono in grado di svolgere attività creative e innovative di particolare valore e rilevanza. Con questa modifica, la normativa intende valorizzare e tutelare una più ampia gamma di soggetti agenti nel campo dell’artigianato, riconoscendo sia le competenze tradizionali che quelle emergenti e innovative. L‘obiettivo è quello di consentire l’emersione e la potenziale valorizzazione e crescita di quei soggetti che disponendo di saperi e di competenze ma non appartenendo per ragioni diverse a soggetti già costituiti di impresa, risultano di fatto esclusi dalla possibilità di apportare valore al sistema.

Al comma 1 le parole “delle imprese artigiane articolato,”, sono sostituite con le paroledelle imprese artigiane e il registro degli operatori del proprio ingegno, articolati,”;

RELAZIONE: L’emendamento in questione propone una sostanziale integrazione dell’Albo regionale delle imprese artigiane con l’introduzione del Registro degli operatori del proprio ingegno. In questo modo, la specifica articolazione, mantenuta su base territoriale provinciale e metropolitana, consente un migliore e più ampio censimento e categorizzazione dei diversi attori coinvolti nel mondo dell’artigianato. Questa modifica sottolinea la volontà di riconoscere e valorizzare sia le tradizionali imprese artigiane che gli operatori indipendenti dalla dimensione di impresa – fenomeno assai diffuso nel settore per diverse ragioni – e che dispongano di saperi e di competenze ovvero di un elevato grado di originalità creativa e/o di capacità tecnica. L’obiettivo è garantire un quadro normativo che accolga e tuteli la pluralità e la ricchezza dei settori artigianali nella loro interezza, al fine anche di favorire nuove collaborazioni e condivisioni, capaci anche di generare nuova occupazione.

Al comma 3 dopo le parole “L’iscrizione all’albo” sono aggiunte le parole delle imprese artigiane”;

RELAZIONE: Questo emendamento mira a specificare che le agevolazioni e gli incentivi sono rivolti esclusivamente alle imprese artigiane iscritte all’albo, offrendo una maggiore chiarezza sulle categorie di imprese che possono beneficiare delle misure previste dalla legge. La precisazione potrebbe contribuire a evitare possibili ambiguità interpretative e garantire che le risorse siano dirette a quelle imprese che rientrano nella definizione di “artigiane”.

Al comma 3, dopo il primo periodo, si aggiunge il seguente periodo:

L’iscrizione al registro degli operatori del proprio ingegno è aperta a tutti i soggetti che, attraverso un apposito formulario, autocertificano, con aggiornamento annuale, le proprie competenze creative e/o artistiche, tradizionali e/o innovative; l’iscrizione e l’eventuale cancellazione decorrono dalla data di comunicazione ovvero per la sospensione o cancellazione d’ufficio dall’eventuale accertamento o verifica della mendacità dell’autocertificazione; il registro è pubblicato online attraverso schede di profilo individuale, anche per favorire gli scambi relazionali e la profilatura reputazionale dei soggetti iscritti.“;

RELAZIONE: Il presente emendamento introduce una revisione articolata e approfondita sull’iscrizione sia all’Albo delle imprese artigiane sia al Registro degli operatori del proprio ingegno. La prima parte mantiene la necessità dell’iscrizione all’Albo come requisito per accedere ai benefici previsti dalla legge, specificando la natura dell’Albo a cui ci si riferisce. La seconda parte introduce dettagliati criteri e modalità per l’iscrizione al Registro degli operatori del proprio ingegno. L’emendamento definisce il processo di autocertificazione, rendendo possibile per i soggetti dimostrare le proprie competenze tecniche, creative e artistiche, sia tradizionali che innovative. Si presta particolare attenzione alla trasparenza e alla correttezza, prevedendo meccanismi di verifica per l’autenticità dell’autocertificazione e conseguenti disposizioni in caso di mendacità. L’elenco online mira a favorire un sistema di rete tra i soggetti iscritti e le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, incentivando scambi relazionali e valorizzando la reputazione dei partecipanti.

La proposta, quindi, intende fornire un quadro dettagliato e trasparente per l’iscrizione e la partecipazione attiva dell’insieme degli operatori del settore artigianale, arricchendo il panorama e promuovendo la valorizzazione delle competenze e delle attività.

Al comma 4, dopo le parole “gli effetti dell’iscrizione all’albo” sono aggiunte le parole delle imprese artigiane”.

Al comma 6, dopo le parole “non iscritti all’albo” sono aggiunte le parole delle imprese artigiane”;

Al comma 7, dopo le parole “di organizzazione amministrativa, l’albo” sono aggiunte le parole delle imprese artigiane”;

RELAZIONE: Con questi emendamenti si mette in coerenza il testo con le precedenti modifiche apportate.

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All’articolo 20 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole “nel settore dell’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale” sono sostituite con le parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo”.

RELAZIONE: Con questo emendamento si mette in coerenza il testo con le precedenti modifiche apportate.

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All’articolo 22 della L.R. 3/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo la lettera d), si aggiunge la seguente lettera e): “e) cinque esperti in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, designati dalle associazioni e/o dei soggetti di categoria più rappresentativi a livello regionale del settore dell’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo.”

Al comma 2, alla lettera d), dopo le parole “a livello regionale”, si aggiungono le parole: del settore dell’artigianato tecnico, di servizio e produttivo.”

Al comma 3, dopo le parole “comma 2, lettera d)“, si inseriscono le parole: “ed e)

RELAZIONE: Il presente emendamento mira a differenziare e a meglio rappresentare la varietà e le specificità dell’artigianato regionale. Con la distinzione tra l’artigianato tecnico, di servizio e produttivo e l’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo, così come riqualificate all’articolo 1, si intende garantire una copertura più completa, pluralisticamente rappresentativa ed equa delle diverse componenti ed espressioni dell’artigianato. Inoltre, attraverso la designazione di esperti specifici per ciascuno dei due settori, si garantisce una competenza maggiormente dedicata e qualificata nella commissione, favorendo decisioni e linee guida più pertinenti e informate per la tutela e la valorizzazione delle diverse attività artigianali espresse nella regione.

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All’articolo 23 della L.R.3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera d), dopo le parole “per la gestione dell’albo” sono inserite le parole delle imprese artigiane“.

RELAZIONE: Con l’introduzione di questo emendamento, si intende specificare chiaramente che la commissione coordina le attività e le iniziative in merito alla gestione dell’albo specifico delle imprese artigiane. Questa precisazione contribuirà a garantire che le procedure siano uniformi e allineate con l’obiettivo di rafforzare e sostenere l’artigianato nella regione del Lazio, evitando potenziali ambiguità interpretative.

Il punto m) è così integralmente sostituito: “attribuisce le qualifiche di maestro artigiano e di eccellenza del territorio ai sensi dell’articolo 39 ed è competente alla tenuta dei relativi elenchi;

RELAZIONE: Con l’introduzione di questo emendamento, si intendono aggiornare le funzioni della commissione in relazione alla prevista introduzione del riconoscimento, oltre che di maestro artigiano, anche di quella di eccellenza del territorio, di cui alle previsioni dell’articolo 39.

Dopo il punto o) è inserito il punto p) con il seguente testo: “coordina l’attività relativa alla gestione del registro degli operatori del proprio ingegno di cui all’articolo 15”.

RELAZIONE: Con l’introduzione di questo emendamento, si intendono aggiornare le funzioni della commissione in relazione alla prevista introduzione del registro degli operatori del proprio ingegno di cui alle previsioni dell’articolo 15.

– o –

All’articolo 28 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, lettera a), le parole “ivi compresi quelli concernenti l’artigianato artistico e tradizionale” sono sostituite con le parole ivi compresi quelli concernenti l’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

Relazione: L’emendamento mira a fornire una definizione più chiara ed esaustiva dei settori di intervento relativi all’artigianato nel piano annuale. Introducendo le specifiche categorie di “artigianato creativo” e “innovativo”, si intende riconoscere e valorizzare la diversità e la ricchezza delle attività artigianali nella regione del Lazio, garantendo che tutte le forme di artigianato siano debitamente considerate e sostenute nella pianificazione e nell’allocazione delle risorse.

– o –

All’articolo 29 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, lettera c), le parole “il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 36 ed alle lavorazioni innovative” sono sostituite con le parole “il sostegno all’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo di cui all’articolo 36“.

Relazione: L’emendamento propone una modifica che mira ad integrare e specificare meglio le tipologie di artigianato sostenute dalla Regione. Con l’introduzione delle terminologie “creativo” e “innovativo”, si intende riconoscere e promuovere le diverse sfaccettature dell’artigianato laziale, assicurando che ogni tipo di artigianato riceva adeguato sostegno e considerazione nelle misure di agevolazione previste dall’articolo in questione.

– o –

All’articolo 32 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole “tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale,”, le parole “possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività” sono sostituite con le parole “possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge“.

Relazione: L’emendamento proposto tende a specificare e delimitare l’ambito delle attività svolte dalle società o enti strumentali regionali in virtù delle convenzioni stipulate. Mentre il testo originale fa riferimento genericamente alle “predette attività”, la nuova formulazione fa riferimento alle “attività previste dalla presente legge”. Tale modifica ha lo scopo di garantire chiarezza normativa e di evitare possibili ambiguità interpretative in futuro.

– o –

All’articolo 34 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, al punto b), dopo la parola “organizzativa, ” è inserita la parola “produttiva“.

Relazione: L’introduzione dell’aggettivo “produttiva” amplia il contesto di intervento previsto per le imprese nell’ambito dell’innovazione. Con questo aggiornamento, si riconosce l’importanza di stimolare e sostenere le iniziative imprenditoriali che si propongono di innovare i processi produttivi delle aziende. Questo può portare a una maggiore efficienza, una riduzione dei costi e un impatto ambientale più sostenibile, favorendo sia le imprese che la collettività e l’ambiente.

– o –

All’articolo 36 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

La rubrica dell’articolo è modificata come segue:

da: “(Sostegno all’artigianato artistico e tradizionale)”

a: “(Sostegno all’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo)“;

Al comma 1, al punto c), dopo le parole “i valori intrinseci dell’artigianato”, al posto delle parole “artistico e tradizionale“, sono inserite le parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

Al comma 1, la lettera f) è così sostituita:

f) la convocazione biennale degli “Stati Generali del Saper Fare Creativo #MadeinLazio” quale evento pubblico di presentazione, analisi e confronto sulla realtà e sulle prospettive del settore;

Al comma 1, dopo il punto f), sono inseriti i seguenti punti:

  1. g) lo sviluppo della piattaforma digitale “Lazio CreArtigiano” quale open big data e network commerciale interconnesso dell’eco-sistema di riferimento;
  2. h) la costituzione della rete territoriale diffusa dei “Make-in.Lazio” quale “Osservatorio e Network System Management” dell’eco-sistema del “Saper Fare Creativo” del Lazio;
  3. i) la creazione di Art-Hub – quali incubatori del sistema da strutturare in chiave eco-sostenibile, volano replicabile e scalabile per rigenerare la nuova centralità creativa e artigianale di ciascun territorio e/o di specifiche filiere – per promuovere e favorire:
    • l’acquisizione, la conservazione, la divulgazione – anche esperienziale – e la messa a disposizione del patrimonio storico dei saperi e delle competenze;
    • la connessione e la contaminazione creativa, anche attraverso processi aggregativi in Comunanze Creative, sperimentali e di ricerca in funzione di analisi del mercato;
    • la fruizione in condivisione di spazi operativi e/o di mezzi tecnici e/o di processi di lavorazione;
    • l’acquisizione in economia di scala di attrezzature e/o materiali e/o accessori;
    • l’offerta formativa in funzione applicativa progettuale e di avvio di start up;
    • la promozione di eventi dinamici ed interattivi esperienziali, espositivi e culturali;
    • la gestione per l’offerta su richiesta di servizi tecnici e professionali di filiera produttiva, di mercato, di marketing, legali, finanziari ed amministrativi;
  4. j) la definizione dei criteri e delle modalità per il tracciamento della filiera creativa e produttiva dei manufatti dell’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo e della loro certificazione di origine territoriale;
  5. k) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione delle espressioni artigianali creative, artistiche, tradizionali e innovative.”

Al comma 2, dopo le parole “settore dell’artigianato”, in sostituzione delle parole “artistico e tradizionale” sono inserite le parole creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

RELAZIONE: Le modifiche apportate all’articolo 36 della L.R. 3/2015 intendono fornire un quadro più ampio e dettagliato del sostegno all’artigianato. Con la nuova formulazione, l’articolo riconosce e valorizza non solo l’artigianato artistico e tradizionale, ma anche le forme creative e innovative. Ciò rappresenta un riconoscimento dell’evoluzione dell’artigianato e della sua poliedricità nel contesto di riferimento contemporaneo. Oltre a questo, vengono introdotte nuove iniziative e nuovi strumenti per sostenere e promuovere l’artigianato regionale in tutte le sue espressioni e forme, anche identitarie.

– o –

All’articolo 38 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole “settore dell’artigianato artistico e tradizionale”, sono inserite le parole creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

RELAZIONE: L’emendamento proposto mira a riconoscere e sostenere una gamma più ampia di artigiani, inclusi quelli che operano nei settori creativo e innovativo, oltre a quelli tradizionali e artistici. L’ampiamento delle categorie di artigiani riflette l’evoluzione e la diversificazione del settore artigianale nella società contemporanea. La Regione, quindi, si impegna a fornire formazione e supporto a tutti questi artigiani, garantendo che possano accedere a opportunità di formazione e crescita professionale in linea con i cambiamenti e le esigenze del mercato.

– o –

All’articolo 39 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Nella rubrica dell’articolo 39, dopo le parole “Maestro artigiano”, sono aggiunte le parole ed eccellenza del territorio“.

Al comma 1, le parole “settore dell’artigianato artistico e tradizionale” sono sostituite da settore dell’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

Al comma 2, lettera a), le parole “settore dell’artigianato artistico e tradizionale” sono sostituite da settore dell’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola “insegnamento”, sono inserite le parole dell’arte e/o“.

Al comma 4, dopo le parole “elenco regionale dei soggetti”, sono inserite le parole e pubblicato“.

Sono aggiunti i commi 5, 6 e 7 relativi alla nuova qualifica di “eccellenza del territorio”:

È istituito il riconoscimento “ad honorem” a soggetti – che per meriti curriculari si siano distinti nel settore dell’artigianato creativo, artistico, tradizionale e innovativo – della qualifica di “eccellenza del territorio”, quale “tesoro umano vivente”, così come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dagli Stati membri nella 32ª Conferenza Generale dell’UNESCO del 17 Ottobre 2003.

I criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di “eccellenza del territorio” sono stabiliti, su proposta della commissione di cui all’articolo 22, nel regolamento regionale di cui all’articolo 2.

Presso la commissione di cui all’articolo 22 è istituito e pubblicato l’elenco regionale dei soggetti in possesso della qualifica di “eccellenza del territorio”.

RELAZIONE: La riformulazione dell’articolo 39 sottolinea l’importanza di riconoscere e valorizzare la vasta gamma di artigiani nella Regione, espandendo le categorie riconosciute per includere artigiani creativi e innovativi oltre a quelli tradizionali e artistici. Inoltre, prevede l’introduzione della qualifica di “eccellenza del territorio”. Questo riconoscimento viene assegnato a soggetti che hanno dimostrato particolari meriti nel settore dell’artigianato, sia esso creativo, artistico, tradizionale o innovativo e si riferisce a individui che sono considerati veri e propri “tesori umani viventi”. Questa definizione trae origine dalla Convenzione dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che sottolinea l’importanza di proteggere e valorizzare le tradizioni e le competenze che vengono tramandate di generazione in generazione. Queste modifiche, insieme, mirano a rafforzare l’importanza dell’artigianato nella cultura e nell’economia regionale, e a fornire un sistema di riconoscimento più completo e inclusivo.

– o –

All’articolo 40 della L.R. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

Nel comma 1, dopo le parole “nel settore dell’artigianato”, le parole “artistico e tradizionale” sono sostituire con le parole “creativo, artistico, tradizionale e innovativo“.

RELAZIONE: Il testo è stato emendato per includere una definizione più ampia del settore dell’artigianato. Mentre prima l’enfasi era posta solo sull'”artigianato artistico e tradizionale”, ora la definizione è stata estesa per includere anche l’artigianato “creativo” e “innovativo”. Questo riconoscimento come “bottega-scuola” viene concesso alle imprese artigiane in cui opera un maestro artigiano come definito nell’articolo 39 e che svolge compiti di formazione professionale specifici per il settore in cui opera.


Qui le Proposte di Modifica L.R. 3_2015 in PDF

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